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1.3 Le modalità per la determinazione del compenso

3.le modalità per la determinazione del compenso

L’art. 2233 c.c., da sempre pietra miliare del sistema per la determinazione del compenso dovuto ai professionisti, indicava nella sua originaria stesura, quattro criteri per la determinazione del compenso, ordinati in base ad un sistema gerarchico: in primis l’accordo tra le parti, in mancanza del quale le tariffe o gli usi e, infine, la determinazione giudiziale.

L’accordo delle parti è stato sempre il primo criterio preferenziale previsto dal codice civile.

Il secondo sistema, previsto dalla vecchia legge professionale e regolamentato, fino al 2004, con una serie di decreti ministeriali con i quali venivano stabiliti i criteri per la determinazione del compenso dovuto all’avvocato per l’attività professionale

L’art. 9, l. 27/2012, ha definitivamente abrogato le tariffe previste per le professioni ordinistiche, eliminando il “sistema tariffario professionale” speciale previsto per le professionisti regolamentate. In particolare il comma 1 ha stabilito che “sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico” ed il comma 5 che “sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1”.

La determinazione del compenso professionale, dunque, deve avvenire, in via preferenziale, tramite l’accordo tra il professionista e il cliente con la stipula di un contratto d’opera professionale, in mancanza della quale essa è rimessa alla valutazione dell’organo giudicante e conseguentemente vincolata all’applicazione dei parametri ministeriali in vigore.

In realtà, l’ultimo intervento legislativo, l. 247/2012 nuovo ordinamento forense, ha reintrodotto un sistema speciale di determinazione e liquidazione del compenso per la categoria professionale degli avvocati.

Il 2 Febbraio 2013, con l’entrata in vigore la nuova legge professionale (l. 247/2012), si attivano ulteriori importanti novità previste nell’art. 13 ma i criteri gerarchici preferenziali per la determinazione del compenso restano quelli già indicati e precisamente:
1 - accordo tra le parti;
2 - liquidazione da parte del giudice in assenza di accordo.

Il primo criterio che si concretizza in un contratto d’opera professionale stipulato dall’avvocato con il proprio cliente diventa preferenziale e necessario per evitare di incorrere nel secondo criterio.

Oggi pertanto il sistema gerarchico per determinare il compenso dovuto all’avvocato per l’attività professionale svolta, prevede:

1.in primo luogo l’accordo (contratto d’opera professionale) tra l’avvocato ed il cliente;

2.in secondo luogo ed in mancanza del primo la utilizzazione dei parametri ministeriali in assenza di accordo e determinazione del compenso per incarichi ricevuti dalle autorità.

In questo sezione viene esaminato soltanto il procedimento di liquidazione con i parametri ed in assenza di accordo

 

Principi generali (dm 140/2012 Edizione 2012)

      L’art. 2233 c.c., da sempre pietra miliare del sistema per la determinazione del compenso dovuto ai professionisti, indicava  nella sua originaria stesura, quattro criteri per la determinazione del compenso, ordinati in base ad un sistema gerarchico: in primis l’accordo tra le parti, in mancanza del quale le tariffe o gli usi e, infine, la determinazione giudiziale.

     L’accordo delle parti è stato sempre il primo criterio preferenziale previsto dal codice civile. Questo criterio è stato oggetto di attenta analisi da parte della giurisprudenza di merito, di legittimità e da parte della dottrina e in virtù della nuova normativa mantiene la posizione originaria.

     Il secondo sistema, previsto dalla vecchia legge professionale e regolamentato, fino al 2004, con una serie di decreti ministeriali con i quali venivano stabiliti i criteri per la determinazione del compenso dovuto all’avvocato per l’attività professionale   e le tariffe, era incentrato sui seguenti principi:

   1.tariffe proposte dal C.N.F. con cadenza biennale;

   2.minimi tariffari inderogabili;

   3.divieto del patto di quota lite.

     Le tariffe venivano proposte dal Consiglio Nazionale Forense al Ministero della giustizia che li trasferiva, dopo attenta analisi, in un Decreto Ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.  Il termine biennale previsto dalla legge non è stato quasi mai rispettato. Gli ultimi decreti ministeriali sono stati pubblicati a distanza di dieci anni. (DM 127/2004)  e (DM 94 /1995)

     I minimi tariffari inderogabili ed il divieto del patto di quota lite sono stati oggetto di riformulazione. Con la legge c.d. Bersani, nel 2006, infatti vengono apportate le prime sostanziali modifiche al sistema tariffario: eliminazione del principio dell’inderogabilità dei minimi tariffari e legittimazione della stipula del patto di quota lite che viene ricondotto nell’alveo dei patti conclusi tra gli avvocati e i loro clienti in ordine alla determinazione dei compensi professionali, da redigersi in forma scritta a pena di nullità.

     Con la legge n. 27/2012, di conversione del D.L. 1/2012, il sistema per la determinazione del compenso per l’attività professionale svolta dagli avvocati e dagli altri professionisti appartenenti al sistema ordinistico, ha subìto una ulteriore radicale trasformazione.

     L’art. 9, l. 27/2012, ha definitivamente abrogato le tariffe previste per le professioni ordinistiche, eliminando il “sistema tariffario professionale” speciale previsto per le professionisti regolamentate. In particolare il comma 1 ha stabilito che “sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico” ed  il comma 5 che “sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1”.

     La nuova normativa, pertanto, in modo netto e preciso, ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate, compreso il sistema tariffario forense, eliminando così tutte le norme collegate a questo sistema di determinazione del compenso.

     Corollario della novella legislativa del 2012 è, dunque, rappresentato dalla necessità che il compenso per le prestazioni professionali venga pattuito, al momento del conferimento dell'incarico, nei modi e termini previsti dall’art. 2233 del codice civile e dall’art. 9 legge 27/2012 e poi in mancanza di accordo dai parametri ministeriali fissati con il d.m. 140/2012.

     La determinazione del compenso professionale, dunque, deve avvenire, in via preferenziale, tramite l’accordo tra il professionista e il cliente con la stipula di un contratto d’opera professionale, in mancanza della quale essa è rimessa alla valutazione del giudice vincolata all’applicazione dei parametri ministeriali fissati con il citato d.m. 140/2012.

     A ben vedere, infatti, nonostante l’art. 9 della l. 27/2012 abbia espressamente inciso sul tenore dell’art. 2233 c.c. esclusivamente tramite l’abrogazione del rinvio alle tariffe, dalla lettura congiunta della novella e della relativa relazione ministeriale si evincono i seguenti principi innovativi in materia:

- centralità dell’accordo scritto tra il professionista e il cliente;

- non utilizzabilità degli usi, perché non menzionati con la nuova legge speciale;

- non necessità del parere della «associazione professionale» cui si riferisce l’art. 2233 c.c. per la determinazione giudiziale dei compensi, in quanto il mancato richiamo ad esso da parte della l. 27/2012 configura una sua abrogazione implicita.

     A distanza di alcuni mesi dalla rivoluzione tariffaria apportata dall’art. 9 della l. 27/2012 viene approvato dalla Camera il nuovo ordinamento professionale forense con cui il legislatore introduce ulteriori novità.

Così descritto il sistema di determinazione del compenso professionale delineato dalla novella 27/2012, sembrava che la procedura di eliminazione del sistema tariffario forense si fosse conclusa con l’abrogazione generalizzata dei sistemi tariffari speciali delle professioni regolamentate.

In realtà, l’ultimo intervento legislativo, l. 247/2013, relativo al nuovo ordinamento forense ha reintrodotto un sistema speciale di determinazione e liquidazione del compenso per la categoria professionale degli avvocati.

Il 2 Febbraio 2013, con l’entrata in vigore la nuova legge professionale (l. 247/2012), si attivano ulteriori importanti novità previste nell’art. 13.  (vedi paragrafo: Le novità introdotte con il nuovo ordinamento professionale?) ma i criteri gerarchici preferenziali per la determinazione del compenso restano quelli già indicati e precisamente:
 1 - accordo tra le parti (contratto d’opera professionale);
 2 - liquidazione da parte del giudice in assenza di accordo.

Il primo criterio che si concretizza in un contratto d’opera professionale stipulato dall’avvocato con il proprio clientediventa preferenziale e necessario per evitare di incorrere nel secondo criterio, oggi previsto e regolamentato dal D.M. 140/2012 e fra poco regolamentato dal nuovo d.m. previsto specificatamente per la professione forense dalla l. 247/2012.

     Il contratto d’opera professionale è un contratto a titolo oneroso, ma essendo l’onerosità elemento materiale e non essenziale del contratto, e’ possibile stipulare anche accordi con prestazioni gratuite (Cass. 21251/2007),

     La mancanza di un contratto d’opera professionale, che come già precisato, determina il ricorso al regolamento ed ai parametri fissati oggi dal d.m. 140/2012,  è un criterio residuale per la determinazione del compenso utilizzato dagli organi giurisdizionali nelle ipotesi in cui:

   1.cliente e professionista non hanno previamente pattuito nessun accordo sul compenso;

   2.cliente e professionista non hanno previsto nell’accordo alcune attività che vengono successivamente svolte;

   3.la parte deve rifondere le spese legali all’altra parte per effetto della condanna alle spese;

   4.il professionista e il cliente hanno determinato il corrispettivo con riferimento alle vecchie tariffe.

     Poiché il D.M. 140/2012 oggi in vigore mira a risolvere i casi patologici di rapporti tra professionista e cliente, il criterio residuale deve essere utilizzato anche nei casi in cui il compenso pattuito è impugnato per eccessiva onerosità o per errore o per venir meno di talune caratteristiche del rapporto.

     Pertanto, nel momento in cui il rapporto professionale entra in sofferenza per dissenso tra le parti, il giudice, dopo aver accertato che la pattuizione del compenso non è “in vigore”, decide la controversia riferendosi ai parametri e a quanto altro stabilito dal D.M. 140/2012.

     La legge 247/2012 pertanto conferma i principi generali previsti dall’art. 2233 c.c. così come riformulato dalla legge 27/2012, introducendo comunque all’art. 13 alcune importanti novità per gli Avvocati in punto di conferimento dell’incarico e determinazione del compenso di seguito evidenziate.

     Si tenga presente che la l. 247/2012 si pone in un rapporto di specialità rispetto alla normativa contenuta nella l. 27/2012, almeno con riferimento agli argomenti comuni, tra cui rientra anche la determinazione dei compensi professionali.

     A ben vedere, infatti la disciplina dell’ordinamento della professione forense si riferisce esclusivamente alla categoria degli Avvocati, rientranti nella categoria generale delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

     Se ne desume che alcuni aspetti regolati in via generale dalla l. 27/2012 sono derogati dalle disposizioni contenute nella l. 247/2012 relativa all’ordinamento forense.

 

Gli sviluppi dell’art. 2233 c.c. dal 2006 ad oggi indicano i passaggi della normativa in materia:

2013 L. 247/2012 art. 13 Legge professionale

2012- Legge n. 27 del 2012 di conversione del Decreto Legge n. 1 del 2012

Dal 2006 Decreto Bersani

ante 2006

c.c. - art. 2233. Compenso

Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo [le tariffe o] gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale (1) a cui il professionista appartiene.

c.c. - art. 2233. Compenso

Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo [le tariffe o] gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale (1) a cui il professionista appartiene.

c.c. - art. 2233. Compenso

Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale (1) a cui il professionista appartiene.

c.c. - art. 2233. Compenso

Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale (1) a cui il professionista appartiene.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali

Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali

Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali

non previsto

abrogato

Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.

(principio reintrodotto con la L. 247/2012 art. 13 c. 6)

abrogato

abrogato

Gli avvocati e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni.

 

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