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1.5 determinazione e liquidazione del compenso tra l'avvocato ed il cliente in assenza di un accordo

5 determinazione e liquidazione del compenso itra l'avvocato ed il cliente n assenza di un accordo  - d.m 55/2014

Con D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 Aprile 2014 è stato emanato il regolamento con i parametri per la liquidazione, da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi per la professione forense ai sensi dell'articolo 13, l. 247/2012, nella ipotesi di assenza di un accordo, per le liquidazioni nei confronti dei terzi e per incarichi provenienti dalle autorità.

I nuovi parametri, entrati in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U., sostituiscono quelli previsti dal d.m. 140/2012 come previsto dall’art. 13 l. 247/2012.

Il nuovo DM 55/2014 sviluppa il regolamento con le disposizioni generali al Capo 1, le disposizioni concernenti l’attività giudiziale al Capo II, le disposizioni relative all’attività penale al Capo III ed infine quelle riguardanti l’attività stragiudiziale al capo IV. In appendice sono inserite 27 tabelle con gli importi per le fasi e per scaglioni.

La fonte normativa, di detto decreto, è collocata nell’art. 13, della LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 - disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013), titolato: Conferimento dell'incarico e compenso.

Il comma 3, dell’art. 13 stabilisce che i parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, provengono da una proposta del CNF che deve essere formulata ogni due anni e che devono essere formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione degli stessi.

Il comma 8 ripropone la responsabilità solidale, così come era disciplinata dall’art. 68 della vecchia legge professionale. “Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà. (art. 13 c. 8)

Il comma 9 reintroduce la possibilità per il cliente e per l’avvocato di richiedere l’intervento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati affinché venga esperito “un tentativo di conciliazione”. Precisa la norma che, in mancanza di accordo il Consiglio, può rilasciare all’avvocato, su sua richiesta, un parere sulla congruità della pretesa in relazione all'opera prestata.

Il comma 10 precisa, inoltre, che oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato sono dovuti, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, gli importi per rimborso delle spese effettivamente sostenute e tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente e le spese forfetarie.

L’art. 2 del d.m. 55/2014 ribadisce che oltre al compenso, al rimborso delle spese documentate e alle eventuali spese di trasferta è dovuta all’avvocato una somma per il rimborso delle spese forfetarie e fissa, di regola, nella misura del 15% sul compenso.

Il rimborso per spese forfetarie, previsto nel sistema tariffario nella misura del 12,5% e poi non più applicato dal DM 140/2012, è stato oggi reintrodotto anche se l’inciso “di regola” inserito nel testo determinerà problemi applicativi.

Il nuovo decreto ministeriale ha mantenuto inalterato lo schema proposto dal Consiglio nazionale forense con la delibera del 3.05.2013 ma ha apportato sostanziali diminuzioni ai parametri proposti.

Il compenso oggi è svincolato dai criteri quantitativi connessi al numero di atti difensivi redatti o di udienza cui il difensore ha partecipato come era previsto nel sistema tariffario.

La motivazione che ha determinato la scelta di questo sistema va ricercata nella necessità di spingere l’avvocato alla celerità del giudizio. 

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D.M. 140/2012

     Con D.M. 140 del 20 Luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2012 è stato emanato il regolamento che fissa i parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio n. 1 convertito con modificazione della legge 24 marzo 2012 n. 27.

     Il D.P.R. 137/2012 recante "Riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, definisce la professione regolamentata:
per «professione regolamentata» si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità"

     Il D.M. 140/2012 prevede i parametri per le seguenti professioni: 1. avvocati; 2. commercialisti ed esperti contabili; 3. notai; 4. professioni dell'area tecnica: agrotecnico e agrotecnico laureato, architetto paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, tecnologo alimentare come previsto dall'articolo 33 del presente provvedimento; 5. altre professioni vigilate.

 

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