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2.0 dm 55/2014 Edizione 2014 Civile - Amministrativo e Tributario - Commenti

2 DM 55/2014 Edizione 2014 - Civile - Amministrativo e Tributario, . . .- Commenti 

La nuova intestazione del Capo II è stata modificata rispetto alla precedente formulazione essendo stata espunta la specificazione civile-amministrativa- tributaria è stata espunta in accoglimento del suggerimento del Consiglio di Stato per ampliare la applicazione anche alle ulteriori organi giudiziali esistenti in Italia e all’estero.

1.LE FASI

Il nuovo D.M. conferma le impoazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente; 

Nella fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;

Nella fase decisionale: Le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e);

E’ stata eliminata la fase “post decisione” prevista dal d.m. 140/2012 essendo stata inserito il principio che il giudice deve tener conto, nella liquidazione, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui al procedimento esecutivo.stazioni previste dal D.M. 140/2012 con riferimento alle fasi ma prevede solo quattro fasi per i giudizi ordinari e due fasi per il procedimento esecutivo

A Le fasi per i giudizi ordinari
1 fase di studio della controversia
2 fase introduttiva del giudizio
3 fase istruttoria
4 fase decisionale

Nella fase di studio della controversia sono previste le seguenti attività: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio; 

Nella fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugn

B Le fasi nel procedimento esecutivo

Per il procedimento esecutivo il nuovo decreto prevede autonomi parametri in due fasi accorpanti diverse attività
1 fase di studio e introduttiva;

2 fase istruttoria e di trattazione.

- per fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti;
- per fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo: ogni attività del procedimento stesso non compresa nella lettera e), quali le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo. 

2. I PARAMETRI – E SCAGLIONI

Il nuovo D.M. prevede parametri numerici sviluppati in 27 tabelle e parametri generali modificativi inseriti nei principi generali.

a. parametri numerici

Il Decreto fissa specifici parametri per ogni fase e per ogni scaglione sviluppato in forma progressiva corrispondente a quella prevista per il contributo unificato.

A differenza del vecchio Decreto del 2012 il nuovo DM prevede anche scaglioni per gli importi superiori a 520.000 e stabilisce le modalità per determinare gli importi che per le controversie di valore superiore a detto importo.

Si applica di regola il seguente incremento: Per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 si applica un incremento fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; Il decreto fissa i parametri per le controversie da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per le controversie da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per le controversie di valore superiore ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore della controversia.

b.Parametri generali

I parametri indicati nelle tabelle allegate, al D.M. con l’applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento per tutte le fasi esclusa la fase istruttoria ove l’aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.

Ai fini della liquidazione del compenso si deve tener “conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”.

Nell’ipotesi di assistenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale la quantità deve essere fatta calcolando un compenso unico che può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. Le stesse modalità sono fissate anche quando detta circostanza si verifica perché le cause vengono riunite la ipotesi di presenza di più controparti.

Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30 per cento.

Per l’assistenza di ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta. Il compenso è liquidato di regola con una maggiorazione del 20 per cento su quello altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto.

Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.

Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l’adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.

Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate.

Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d’inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all’avvocato del soccombente è ridotto, di regola ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

Nel caso di controversie a norma dell’articolo 140 -bis del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo rispetto a quello altrimenti liquidabile. 

3.DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA

1. valore determinato o determinabile

Il valore della controversia può essere determinato con riferimento alla parte soccombente o con riferimento al cliente.

a.liquidazione dei compensi a carico del soccombente 
Il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile. Il nuovo D.m. precisa che in ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.

Prevede poi le seguenti eccezioni:
-nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, 
-nei giudizi di divisione alla quota o ai supplementi di quota o all'entità dei conguagli in contestazione. Quando nei giudizi di divisione la controversia interessa anche la massa da dividere, si ha riguardo a quest'ultima. 
-nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.

b.liquidazione dei compensi a carico del cliente

Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda.

Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti.

Il d.m 55/2014 disciplina alcune particolari attività:

a.giustizia amministrativa

Nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all’entità economica dell’interesse sostanziale che il cliente intende perseguire.

Nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all’entità economica dell’interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione.
In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l’interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all’utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso.

b.Giustizia tributaria

Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria il valore della controversia è determinato in conformità all'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

2.Valore indeterminabile
Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile.

Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00. 

4.ALTRE IPOTESI CHE DETERMINANO VARIAZIONE DEI PARAMETRI:

a.Giudizi non compiuti

Per i giudizi non conclusi totalmente si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale. 

b.Pluralità di difensori e società professionali

In presenza di una pluralità di difensori e società professionali ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato.

c.Società di avvocati

Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.

d. Praticanti avvocati abilitati

Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato. 

5.ATTIVITÀ SPECIFICHE

Arbitrati

Per i procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, agli arbitri sono di regola dovuti i compensi previsti sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella n. 27 allegata. 
Per gli avvocati chiamati a difendere in arbitrati, rituali o irrituali, sono di regola liquidati i compensi previsti dai parametri di cui alla tabella n. 2.

Domiciliatario

All'avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta di regola un compenso non inferiore al 20 per cento dell'importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte. 

6.LE SPESE

Spese forfettarie, spese documentate e spese per le trasferte

Oltre al ”compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni” e al rimborso delle spese per la trasferta, all’avvocato sono dovute le “spese forfetarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione”

Trasferte
Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all'avvocato incaricato della difesa, è di regola liquidata l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese a norma dell'articolo 27 della materia stragiudiziale.

Il nuovo D.M. regolamenta, per tutte le attività, le trasferte dell’avvocato per l’esecuzione dell’incarico.

L’attività professionale si intende svolta “in trasferta” quando viene fatta fuori dal luogo ove l’avvocato “svolge la professione in modo prevalente”.

Per la trasferta sono previsti due compensi:
a. Rimborso delle spese documentate sostenute;
b. Una indennità di trasferta.

A. la quantificazione delle spese
1. La quantificazione delle spese deve essere fatta relativamente al costo documentato del soggiorno. In detta voce oltre al vitto, è previsto il rimborso del costo dell’albergo con il limite della categoria a quattro stelle; 
2. Con riguardo alle spese di viaggio è previsto il rimborso del costo del biglietto aereo/treno o, nelle ipotesi di utilizzo di propri autovettura, una indennità chilometrica (1/5 costo carburante per litro per chilometro) oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio.

B. la indennità di trasferta
1. la indennità di trasferta è una ulteriore voce autonoma, da aggiungere a tutte le altre previste e si calcola con la percentuale del 10% sul costo del soggiorno.
2. All'avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese sostenute e un'indennità di trasferta. Si tiene conto del costo del soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un albergo quattro stelle, unitamente, di regola, a una maggiorazione del 10 per cento quale rimborso delle spese accessorie; per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un'indennità chilometrica pari di regola a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio. (art. 27 d.m. 55/2014).

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parametri forensi

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