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9.1 PENALE (dm 55/2014) COMMENTO

9.1 penale (dm 55/2014) Commento

 Il Capo III regolamenta le modalità per la determinazione del compenso in materia penale. La tabella n. 15 allegata fissa i parametri numerici per le fasi con riferimento alle autorità/procedimenti.

1.LE FASI

Anche in materia penale il compenso si sviluppa per fasi.

Sono previste quattro fasi

a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;

b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;

c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;

c) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.

2. I PARAMETRI

Parametri numerici

Accanto ai parametri numerici a cui alla tabella 15 il D.M. prevede alcuni parametri generali che comportano aumenti o diminuzioni dei parametri base fissati.

Parametri generali

Nella liquidazione del compenso spettante all’avvocato per l'attività penale si tiene conto con riferimento alla attività prestata delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell’importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente.

Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all’80%, o diminuiti fino al 50%.

Con riferimento a più soggetti aventi la stessa posizione processuale il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione del periodo precedente si applica anche quando il numero delle parti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende una parte contro più parti, sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto. Quando, ferma l'identità di posizione processuale, la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi imputati e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30 per cento. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

 

3.LE ALTRE CARATTERIZZAZIONI CHE POSSONO DETERMINARE VARIAZIONI DEI PARAMETRI

a.Giudizi non compiuti

Se il procedimento o il processo non sono portati a termine per qualsiasi causa o sopravvengono cause estintive del reato, ovvero il cliente o l'avvocato recedono dal mandato, sono liquidati i compensi maturati per l'opera svolta fino alla data di cessazione dell'incarico ovvero a quella di pronunzia della causa estintiva. (Art. 13).

b-Incarico conferito a società di avvocati


Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci. (Art. 14).

c.Praticanti avvocati abilitati al patrocinio

Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato. (Art. 17).

Parte civile 
All’avvocato della persona offesa, della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato si applicano i parametri numerici previsti dalle tabelle allegate. (Art. 16) 

4.LE SPESE

Spese forfettarie, spese documentate e spese per le trasferte


Oltre al ”compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni” e al rimborso delle spese per la trasferta, all’avvocato sono dovute le “spese forfetarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione”

Trasferte


Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all'avvocato incaricato della difesa, è di regola liquidata l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese a norma dell'articolo 27 della materia stragiudiziale. 

Trasferte
Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all'avvocato incaricato della difesa, è di regola liquidata l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese a norma dell'articolo 27 della materia stragiudiziale.

Il nuovo D.M. regolamenta, per tutte le attività, le trasferte dell’avvocato per l’esecuzione dell’incarico.

L’attività professionale si intende svolta “in trasferta” quando viene fatta fuori dal luogo ove l’avvocato “svolge la professione in modo prevalente”.

Per la trasferta sono previsti due compensi:
a. Rimborso delle spese documentate sostenute;
b. Una indennità di trasferta.

A. la quantificazione delle spese
1. La quantificazione delle spese deve essere fatta relativamente al costo documentato del soggiorno. In detta voce oltre al vitto, è previsto il rimborso del costo dell’albergo con il limite della categoria a quattro stelle; 
2. Con riguardo alle spese di viaggio è previsto il rimborso del costo del biglietto aereo/treno o, nelle ipotesi di utilizzo di propri autovettura, una indennità chilometrica (1/5 costo carburante per litro per chilometro) oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio.

B. la indennità di trasferta
1. la indennità di trasferta è una ulteriore voce autonoma, da aggiungere a tutte le altre previste e si calcola con la percentuale del 10% sul costo del soggiorno.
2. All'avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese sostenute e un'indennità di trasferta. Si tiene conto del costo del soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un albergo quattro stelle, unitamente, di regola, a una maggiorazione del 10 per cento quale rimborso delle spese accessorie; per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un'indennità chilometrica pari di regola a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio. (art. 27 d.m. 55/2014).

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