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4.1.0 - Introduzione - D.M. Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022, pubblicato sulla G.U. dell’8.10.2022 in vigore dal 23 Ottobre 2022

Con il D.M. Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022, pubblicato sulla G.U. dell’8.10.2022, è stato ulteriormente modificato il D.M. 55/2014 contenente il regolamento con i parametri per la liquidazione, da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi per la professione forense. La precedente modifica era stata fatta con il D.M. n. 37/2018. I periodi di vigenza dei sistemi tariffari/parametrari ......

La fonte normativa del D.M. 55/2014, è collocata nell’art. 13, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 - titolato: Conferimento dell'incarico e compenso. Il comma 3, dell’art. 13 stabilisce che i parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, provengono da una proposta del CNF che deve essere formulata ogni due anni e che devono essere formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione degli stessi.

Il Regolamento con i parametri, previsto con il D.M. 55/2014, come modificato dai successivi D.M., è oggi la normativa di riferimento per la determinazione del compenso dovuto per l’attività professionale svolta dall’avvocato.

Il D.M. 55/2014 è stato pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2-4-2014 ed è entrato in vigore il giorno successivo, è stato modificato con il D.M. n. 37/2018 ed oggi subisce una ulteriore modifica con il D.M. n. 147/2022.

Il nuovo D.M. n. 147/2022 ha confermato la struttura del sistema parametrico fissato dai precedenti provvedimenti e, pertanto, al Capo 1 sono previste le disposizioni generali, al Capo II le disposizioni concernenti l’attività giudiziale, al Capo III le disposizioni relative all’attività penale ed infine al capo IV quelle riguardanti l’attività stragiudiziale.

È necessario anticipare ed evidenziare due importanti punti riguardanti:

A -l’ambito applicativo (art. 1 D.M. 55/2014);

B -la disposizione temporale (art. 28 D.M. 55/2014 e art. 6 D.M. 147/2022).

A Ambito applicativo

L’art. 1 del D.M. 55/2014, ribadisce quanto previsto dal c. 6 dell’art. 13 della legge professionale n. 247/2012 e precisamente:

I parametri forensi si applicano

-quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta,

-in ogni caso di mancata determinazione consensuale,

-in caso di liquidazione giudiziale dei compensi;

- nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.

 B) Disposizione temporale

La disposizione temporale, prevista dall’art. 28 del D.M. 55/2014, nella sua originaria stesura, stabiliva che le disposizioni (il regolamento ed i parametri) si devono applicare “alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”.

Detta disposizione, che non era stata modificata con il D.M. 37/2018, ha subito, con l’art. 6 del nuovo D.M. 147/2022, una importante modifica: le disposizioni (il regolamento ed i parametri) si devono applicare “alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore.

La modifica è stata determinata da diversi interventi giurisprudenziali della Corte di Cassazione ed in particolare dalla Corte Costituzionale che con la sentenza n. 13/2021 ha precisato: “ Dopo le riforme dell’anno 2012, relative, sia ai compensi professionali degli avvocati, sia più in generale allo stesso ordinamento della professione forense (riforme realizzate dapprima con il d.l. n. 1 del 2012, come convertito dalla legge n. 27 del 2012, poi con la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante «Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense», e sviluppate dai successivi decreti ministeriali), questa Corte ha avuto modo di osservare come, anche in caso di variazione dei parametri retributivi, una prestazione unitaria debba essere remunerata secondo un unico criterio. Aggiungendo, con citazione dello stesso precedente di legittimità prima ricordato, che laddove si tratti di liquidare onorari maturati all’esito di cause durante le quali si siano succedute tariffe professionali diverse, è necessario fare riferimento «alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita» (ordinanza n. 261 del 2013; nello stesso senso, ordinanza n. 76 del 2014).”


I PERIODI DI VIGENZA DEI SISTEMI TARIFFARI/PARAMETRARI

In virtù di detta disposizione temporale è necessario tener conto, al momento della elaborazione della notula, dei periodi di vigenza delle varie disposizioni normative in materia e precisamente dei seguenti periodi:

-dal 1933 fino al 2006 - vigenza della legge professionale del 1933/1947 come successivamente modificata e dai decreti ministeriali di attuazione;

-dal 2006 fino al 2012 - applicazione della legge c.d Bersani (l. 248/2006);

-dal 2012 fino al 2014 - abrogazione del sistema tariffario e nascita dei parametri con il D.M. 140/2012;

-dal 3 aprile 2014 fino al 26 aprile 2018 utilizzazione D.M. 55/2014 – prima attuazione dell’art. 13 della legge professionale forense (L. 247/2012);

-dal 27 aprile 2018 al 22 Ottobre 2022 utilizzazione del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018

-dal 23 Ottobre 2022 utilizzazione del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022.