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4.1.1 - Le novità introdotte dal d.m. n. 147/2022

Le novità introdotte dal D.M. n. 147/2022 - 1. in generale - 2. per il processo amministrativo - 3. per il giudizio davanti alla corte di cassazione - 4. per le procedure concorsuali -  5. per l’avvocato curatore del minore - 6. per la determinazione del valore della controversia nei procedimenti in materia di contratti pubblici - 7. per l’attività svolta nell'ambito del processo penale - 8. per l’attività relativa agli affari stragiudiziali. 

Il nuovo D.M. 147/2022, si compone di sette articoli che hanno apportato alcune modifiche al D.M. n. 55/2014 già modificato dal D.M. 37/2018.

1. IN GENERALE

Il nuovo D.M. n. 147/2022

- ha sostituito le tabelle con i parametri originali previste dal D.M. n. 55 del 2014 adeguandoli in parte (aumenti medi del 4/5%) con delle variazioni del costo della vita nel frattempo intervenute dal 2014 (Art. 5, D.M. 147/2022).

- le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore. I precedenti decreti ministeriali prevedono che la applicazione deve riguardare le liquidazioni successive all'entrata in vigore. (art.28)

- ha ridotto il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, mediante la totale soppressione delle parole «di regola»,

- ha adottato un'unica percentuale del 50% per regolare gli aumenti e le diminuzioni dei valori medi indicati dai parametri in relazione alle varie fasi del processo (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), (Art. 4 c. 1)

- ha previsto l’applicazione della tabella relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione, solo con riguardo all'attività professionale svolta nell'ambito dei procedimenti di natura non contenziosa (Art. 4, c. 4 bis); 

- ha previsto il compenso per la fase di studio della controversia, se richiesto. in caso di subentro di un nuovo difensore nella difesa del cliente successiva alla fase introduttiva (Art. 4, c. 5 bis;

- ha previsto che il compenso, in caso di conciliazione giudiziale o transazione in corso di causa, deve essere determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto (e non più «fino a un quarto») rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale.

- ha previsto la riduzione del compenso del 75%, per il caso in cui sia dichiarata la responsabilità processuale della parte ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile (e quindi nel caso in cui questa abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, o abbia comunque tenuto un comportamento processuale che l'autorità giudiziaria abbia ritenuto di dover sanzionare ai sensi della norma indicata) (Art. 4, c. 9)

2. PER IL PROCESSO AMMINISTRATIVO

- ha previsto un aumento del compenso per il caso in cui venga proposto ricorso incidentale (Art. 4 c.10 bis);

- ha introdotto, nelle tabelle 21 e 22, relative ai parametri per i giudizi davanti al TAR e al Consiglio di Stato, una ulteriore fase relativa alle ipotesi in cui per proporre o resistere a misure cautelari monocratiche venga svolta una specifica attività (Art. 4 c 10 bis);

- ha previsto il compenso per l'appello avverso l'ordinanza cautelare pronunciata dal TAR (art. 4 c. 10 ter);

- ha introdotto un aumento del 20% dei parametri previsti per la fase introduttiva del giudizio, in considerazione dell’impegno richiesto, anche in considerazione dei rigidi termini decadenziali previsti.

3. PER IL GIUDIZIO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE

- ha introdotto un'ipotesi di maggiorazione del compenso nel caso in cui venga depositata una memoria ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile (Art. 4 c. 10 quater);

4. PER LE PROCEDURE CONCORSUALI

- ha introdotto una specifica tabella (20 bis) con i parametri per l'attività professionale svolta nell'ambito delle procedure concorsuali, e in particolare nei procedimenti relativi all'accertamento del passivo,

- ha precisato che nelle controversie di natura concorsuale aventi ad oggetto crediti di lavoro dipendente i parametri della nuova tabella possano a loro volta essere ridotti fino al 50%. (Art. 4, c.10 quinquies)

- ha richiamato i parametri relativi al giudizio davanti alla corte d'appello per l'opposizione alla sentenza che dichiara il fallimento e gli altri procedimenti di reclamo dei provvedimenti emessi dal tribunale fallimentare (Artt. 4 e 10 sexies).

5. PER L’AVVOCATO CURATORE DEL MINORE

- ha stabilito che il compenso deve essere liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle relative alle procedure e ai giudizi in cui è svolta l'attività stessa. (art. 12 c. 3 bis).

6. PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA NEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

- ha stabilito che l'utile effettivo e i profitti attesi si intendono di regola non inferiori al 10 per cento del valore dell'importo dell'appalto, salvo che non siano ricavabili dagli atti di gara.

7. PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NELL'AMBITO DEL PROCESSO PENALE

- ha stabilito che gli aumenti e le diminuzioni dei valori medi previsti dalle tabelle sono del 50%, anziché per percentuali diversificate (Art. 12, c. 1)

- ha previsto un aumento dei compensi per l'attività svolta nell'ambito delle indagini difensive, quando queste risultino particolarmente complesse o urgenti (Art. 12, c. 3 bis)

- ha stabilito che per il processo penale minorile, non specificamente contemplato dalla disciplina vigente, i compensi sono liquidati applicando i parametri previsti per il processo penale dalla tabella 15 con riferimento all'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente qualora al momento del fatto l'imputato fosse stato maggiorenne. (Art. 12, c. 3 ter).

- ha previsto un'integrazione della tabella con riferimento alla fase di convalida dell’arresto nel giudizio direttissimo, in considerazione del fatto che questa - pur nella unicità del momento processuale cui segue la eventuale conversione del rito - presenta peculiarità e caratteristiche che la distinguono dalla fase successiva; i relativi parametri sono stati individuati facendo riferimento alle analoghe attività svolte nel giudizio cautelare personale, applicando le opportune riduzioni.

- ha integrato la tabella l'attività svolta davanti al magistrato di sorveglianza, al fine di superare i dubbi interpretativi sorti.

8. PER L’ATTIVITÀ RELATIVA AGLI AFFARI STRAGIUDIZIALI

- ha precisato che i parametri previsti dalla tabella sono onnicomprensivi

-ha stabilito che se l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte. (Art. 18, c. 1).

-ha previsto che i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti; (Art. 20 c. 1 bis).

- ha modificato le modalità di calcolo dei parametri per gli affari stragiudiziali di valore superiore a 520.000 Euro, sostituendo il criterio attualmente vigente (che individua il parametro applicando all'importo previsto per gli affari di valore sino a 520.000 € un aumento per scaglioni percentualmente decrescente) con quello secondo cui il compenso è liquidato sulla base di una percentuale proporzionalmente decrescente rispetto al valore dell'affare, da un massimo del 3% ad un minimo dello 0,25%.  A tal fine, per ragioni di maggiore chiarezza il D.M. 147/2022 ha previsto una nuova tabella (n. 25) allegata al regolamento. (Art. 22).

- ha introdotto dei parametri di riferimento per i compensi a tempo. La legge n. 247 del 2012 ammette la pattuizione a tempo, ma finora non era stata individuata una soglia economica che possa fungere da riferimento nell'ambito degli accordi tra cliente e professionista nell'esercizio della loro autonomia negoziale. Tale soglia viene individuata in una forbice tra un minimo di 200 e un massimo di 500 € per ciascuna ora. (Art. 22 bis).