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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12548 del 18/05/2017

Domanda di ammissione al passivo - Documenti probatori - Trasmissione tramite PEC al curatore - Deposito in via telematica nel fascicolo informatico - Opposizione allo stato passivo - Indicazione specifica del documento in ricorso - Acquisizione d’ufficio dal fascicolo informatico.

In tema di verifica dello stato passivo, i documenti trasmessi dal creditore al curatore tramite posta elettronica certificata e da questo inviati telematicamente alla cancelleria del giudice delegato entrano a fare parte del fascicolo d’ufficio informatico della procedura, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.m. n. 44 del 2011, sicché, proposta opposizione allo stato passivo, il tribunale deve disporre l’acquisizione dei documenti specificatamente indicati nel ricorso dall’opponente, ex art. 99, comma 2, n. 4), l.fall., che siano custoditi nel detto fascicolo informatico.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12548 del 18/05/2017