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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per i creditori - crediti di lavoro - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 21204 del 13/09/2017

Fallimento del datore di lavoro - Credito del lavoratore - Proposizione della domanda innanzi al tribunale fallimentare - Insinuazione allo stato passivo - Necessità - Fondamento.

Le domande proposte dal lavoratore, una volta intervenuto il fallimento del datore di lavoro, per veder riconoscere il proprio credito e il relativo grado di prelazione, devono essere introdotte nelle forme dell’insinuazione nello stato passivo, pertanto non dinanzi al giudice del lavoro, bensì dinanzi al Tribunale fallimentare, il cui accertamento è l'unico titolo idoneo per l'ammissione allo stato passivo e per il riconoscimento di eventuali diritti di prelazione.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 21204 del 13/09/2017