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Fallimento ed altre procedure concorsuali Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 23072 del 28/07/2023 (Rv. 668465 - 01)

Fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Art. 67, comma 2, l.fall. - Disapplicazione per contrasto con la disciplina dell'Unione europea - Esclusione - Incostituzionalità - Manifesta infondatezza.

In tema di effetti del fallimento, è priva di fondamento la richiesta di disapplicazione dell'art. 67, comma 2, della l.fall. (nel testo "ratione temporis" applicabile), per asserito contrasto con il diritto dell’Unione europea, in quanto in tale ordinamento non esistono norme direttamente applicabili recanti la disciplina degli atti inefficaci nei confronti degli organi delle procedure di insolvenza dei singoli Stati membri, rinviandosi piuttosto, per tale aspetto, alla legge dello Stato di apertura della procedura di insolvenza; del pari, neppure la norma censurata in tema di inefficacia dei pagamenti può ritenersi incostituzionale, atteso che il criterio della ragionevolezza, quale limite alla discrezionalità del legislatore nella disciplina dei rapporti diseguali, vale solo quanto alle leggi dello Stato e non nella diversa prospettiva della comparazione fra queste ultime e le leggi di altri Stati sovrani.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 23072 del 28/07/2023 (Rv. 668465 - 01)