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Esame avvocato – illegittima la correzione degli elaborati se non presente anche la componente docente - Tar Emilia Romagna Sentenza n. 00693/2020 del 02/11/2020

Nel caso di specie le operazioni di correzione sono state espletate dalla Sottocommissione nella composizione formata da n. 4 Avvocati e n. 1 Magistrato, con l’assenza, quindi, della componente docente prevista dalla norma. Va, quindi, disposto l'annullamento dell’atto impugnato e la rinnovazione della procedura a partire dalla necessaria nuova correzione degli elaborati scritti consegnati da parte ricorrente ad opera di una commissione d’esame che comprenda i componenti previsti dall’art. 47 citato.

 Tar Emilia Romagna Sentenza n. 00693/2020 del 02/11/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 761 del 2017, proposto da O.. C…, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Fersini, domiciliato presso la Bologna Segreteria TAR in Bologna, via D'Azeglio, 54;

contro 

Commissione Esami Avvocato c/o Corte d'Appello di Bologna e Commissione Esami Avvocato c/o Corte di Appello di Catanzaro in persona del legale rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Bologna, via A. Testoni 6;

Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio

per l'annullamento del provvedimento di giudizio, contenuto nel verbale del 28 febbraio 2017 della Quarta Sottocommissione della Commissione per gli Esami di Avvocato – Sessione 2016 istituita presso la Corte d'Appello di Catanzaro, nella parte in cui determina l'insufficienza della prova scritta dell'esame di avvocato svolta dal ricorrente; del conseguente provvedimento della medesima Commissione di non ammissione del ricorrente alla prova orale degli esami di Avvocato – Sessione 2016; del conseguente elenco degli ammessi alle prove orali della sessione 2016 dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Bologna, pubblicato in data 21 giugno 2017, nella parte in cui non comprende il ricorrente; 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissione Esami Avvocato c/o Corte D'Appello di Catanzaro e di Commissione Esami Avvocato c/o Corte D'Appello di Bologna; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2020 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO e DIRITTO 

1. Parte ricorrente espone in punto di fatto quanto segue. 

In data 23 agosto 2016 il Ministro della Giustizia ha indetto la sessione d’esami per l’abilitazione all’esercizio della professione forense per l’anno 2016, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale – n.70 del 02 settembre 2016. 

In data 23 novembre 2016 il Ministro della Giustizia ha emanato il decreto di nomina della Commissione Centrale per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense la quale, riunitasi in data 1° dicembre 2016, ha elaborato i criteri di valutazione per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense. 

Il ricorrente ha partecipato alle prove scritte dell’esame per l’abilitazione alla professione forense svoltesi in data 13, 14, 15 dicembre 2016 presso il Palazzo dei Congressi di Rimini. 

Il Decreto del Ministero della Giustizia del 23 dicembre 2016 ha stabilito la Corte d’Appello di Catanzaro quale sede di correzione degli elaborati scritti svolti presso la Corte d’Appello di Bologna ed ha provveduto a nominare ulteriori sottocommissioni. 

In data 16 gennaio 2017 si è tenuta la riunione dei Presidenti delle Sottocommissioni istituite presso la Corte d’Appello di Catanzaro ove si decide che per quanto attiene ai criteri di valutazione ci si atterrà a quelli indicati dalla commissione centrale nella seduta del 1° dicembre 2016. 

In data 28 febbraio 2017 presso la Corte d’Appello di Catanzaro si è riunita la Quarta Sottocommissione per gli esami di avvocato procedendo alla correzione degli elaborati del ricorrente contenuti nella busta n.1194. 

I lavori della Quarta Sottocommissione del 28 febbraio 2017 iniziati alle ore 14,10 sono terminati alle ore 17,00, come risulta dal verbale. 

Agli elaborati del ricorrente sono stati attribuiti i seguenti punteggi: I prova – Parere di diritto civile (20/50); II prova – Parere di diritto penale (24/50); III prova – Atto giudiziario (20/50). Dunque il punteggio totale è di 64/150, insufficiente per consentire al ricorrente l’ammissione alla prova orale, posto che a tal fine era necessario occorre ottenere un punteggio non inferiore a 90/150. 

In data 21 giugno 2017 venivano pubblicati i risultati degli elaborati scritti dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense per l’anno 2016 della Corte d’Appello di Bologna, corretti dalla Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte d’Appello di Catanzaro. 

2. Parte ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.1, 3, 24, 33 e 97 Cost., degli artt.41 e 51 della Carta fondamentale dei Diritti dell’Unione Europea, degli artt. 1, 3 e ss. L. 241/90; violazione e falsa applicazione dell’art.22 del r.d.l.27 novembre 1933, n.1578, degli artt.17 bis e 23 del r.d.22 gennaio 1934, n.37, degli artt.46, 47 e 49 della legge 31 dicembre 2012 n.247, degli artt.1, 15 e 16 del d.lgs.26 marzo 2010, n.59, dell’art.12 del D.P.R. 487/1994 e del D.M. 23 agosto 2016. 

Lamenta altresì violazione di legge per violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione, eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, irragionevolezza. 

Lamenta in particolare l’illegittima composizione della Quarta Sottocommissione della Commissione per gli Esami di Avvocato – Sessione 2016 nella seduta del 15 febbraio 2017. Infatti erano presenti i seguenti membri: Mario Nigro, Fortunato Barone, Anna Caterina Egeo, Giuseppe Barreca, Annarita De Siena. 

Nel verbale si dà atto che l’avvocato Annarita De Siena sostituisce il componente titolare Prof.ssa Raffaella Nigro (Professoressa Associata di Diritto Internazionale (Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro. 

Quattro dei membri della Commissione d’esame nella seduta del 28 febbraio 2017, dunque, sono appartenenti alla categoria professionale degli avvocati e sono stati designati dall’Ordine degli Avvocati. Precisamente: Mario Nigro è stato designato dall’Ordine degli Avvocati di Crotone, Giuseppe Barreca è stato designato dall’Ordine degli Avvocati di Paola, Anna Caterina Egeo è stata designata dall’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme, Annarita De Siena è stata designata dall’Ordine degli Avvocati di Catanzaro. Il Dott. Fortunato Barone è un magistrato in pensione. 

Manca pertanto la componente docente dal momento che l’avvocato Annarita De Siena sostituisce il componente titolare Prof.ssa Raffaella Nigro. 

La circostanza che la quasi totalità della Commissione d’esame fosse costituita da appartenenti alla professione forense non può essere priva di pregio e non può che dare adito a dubbi di legittimità. 

Infatti, l’art.47 della legge 31 dicembre 2012, n.247 va interpretato nel senso di far venire meno il principio di fungibilità fra membri effettivi e membri supplenti indipendentemente dalla qualifica professionale e, dall'altro lato, che sia appunto necessaria nelle sedute la presenza di membri appartenenti alle tre diverse realtà del mondo giuridico (forense, magistratuale ed accademica) secondo la proporzione stabilita dalla legge. 

Del resto è necessaria, nelle sedute, la presenza di membri appartenenti alle tre diverse realtà del mondo giuridico (forense, magistratuale ed accademica) nelle proporzioni stabilite dal comma 1 dell'art. 47 della legge n. 247/2012, sul presupposto che gli esponenti di ciascuna delle tre predette categorie siano portatori di sensibilità giuridiche connotate da diversi accenti e sfumature, che verosimilmente li condurranno, in sede di correzione degli elaborati, a valorizzare differenti aspetti delle prove di esame, cosicché l'alterazione del peso delle componenti interne alla commissione potrebbe determinare un diverso esito dell'esame. 

L'amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso. 

3. Il Collegio osserva che il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, dedotto in via principale, concernente la ritenuta illegittimità della composizione della Commissione esaminatrice, con assorbimento delle ulteriori tre censure, tutte concernenti l’asserita illegittimità delle valutazioni delle prove scritte sostenute dall’odierno ricorrente. 

Nel precedente ordinamento della professione forense l’art. 22 R.D.L. 1578/1933, nella versione vigente fino al momento di entrata in vigore della L. 247/2012, stabiliva che "i supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo". La norma che era stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che "i componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense sono fungibili" (ex multis: Consiglio di Stato 7116/2006). Tuttavia l'art. L. 247/2012 non contiene una norma come quella appena riportata, che sanciva la piena fungibilità dei componenti delle commissioni esaminatrici; conseguentemente l’orientamento giurisprudenziale scaturito dal differente quadro normativo (T.A.R. Toscana, II, 20.9.2018, n.1197) ha tratto la condivisibile conclusione che la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense non consente alle commissioni esaminatrici di operare in composizione diversa da quella prescritta, ragion per cui l'inosservanza di tale regola comporta la violazione dell'art. 47 e dunque l'annullabilità degli atti compiuti dall'organo illegittimamente composto (T.A.R. Lombardia 2705/2015; T.A.R. Sicilia, Catania 2784/2015 e 128/2017; T.A.R. Lombardia 1817/2016). 

Questa posizione ha ricevuto recentemente l’autorevole avallo dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con l’ordinanza 18/2018, che ha affermato, tra gli altri, i seguenti principi: 

1) l’art. 47 della legge 31.12.2012 n. 247 non è ricompreso nel differimento previsto dal successivo art. 49 della legge medesima; 

2) dalla immediata applicazione dell’art. 47 L. 247/2012 discende che è venuto meno il principio c.d. di fungibilità dei componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni forensi in passato applicabile ex art. 22, comma 5, R.D.L. 1578/1933; 

3) è viziato l’operato delle sottocommissioni di esame che procedano alla elaborazione dei subcriteri, alla correzione degli elaborati scritti, ed alla celebrazione dell’esame orale in assenza di commissari appartenenti a ciascuna delle categorie professionali indicate sub art. 47 L. 247/2012. 

La giurisprudenza amministrativa successiva alla predetta sentenza dell’Adunanza Plenaria ha condiviso i suddetti principi, consolidandone l’autorevole insegnamento (v. T.A.R. Abruzzo –AQ- n. 223 del 2019; T.A.R. Emilia-Romagna –BO- Sez. I, 13/5/2019 n. 419, n° 546 del 14 agosto 2020). 

Nel caso di specie le operazioni di correzione sono state espletate dalla Sottocommissione nella composizione formata da n. 4 Avvocati e n. 1 Magistrato, con l’assenza, quindi, della componente docente prevista dalla norma. 

Va, quindi, disposto l'annullamento dell’atto impugnato e la rinnovazione della procedura a partire dalla necessaria nuova correzione degli elaborati scritti consegnati da parte ricorrente ad opera di una commissione d’esame che comprenda i componenti previsti dall’art. 47 citato. 

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. e) c.p.a. si dispone pertanto che il Ministero provveda alla convocazione della Commissione per il riesame entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza e che la Commissione proceda alla nuova effettuazione della correzione delle prove scritte del ricorrente entro i successivi trenta giorni. 

Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso. 

La presenza di indirizzi interpretativi contrastanti giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto: 

annulla il provvedimento impugnato; 

ordina al Ministero della Giustizia di provvedere alla convocazione della Commissione per il riesame entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza e che la Commissione proceda alla nuova effettuazione della correzione delle prove scritte del ricorrente entro i successivi trenta giorni. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati: 

Andrea Migliozzi, Presidente 

Marco Morgantini, Consigliere, Estensore 

Paolo Amovilli, Consigliere