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Il nuovo processo civile del Ministro Buonafede. comunicato alla presidenza del Consiglio dei ministri il 9 gennaio 2020

efficienza del processo civile e revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. Il nuovo processo civile del Ministro Buonafede. comunicato alla presidenza del Consiglio dei ministri il 9 gennaio 2020

 

DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)e dal Ministro della giustizia (BONAFEDE) comunicato alla presidenza il 9 gennaio 2020- Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie
 
Sommario
DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)e dal Ministro della giustizia (BONAFEDE) comunicato alla presidenza il 9 gennaio 2020- Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. 1
Art. 1.(Oggetto e procedimento) 1
Art. 2.(Strumenti di risoluzione alternativa delle controversie) 1
Art. 3.(Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica) 2
Art. 4.(Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale) 4
Art. 5.(Processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace) 4
Art. 6.(Giudizio di appello) 4
Art. 7.(Procedimenti di impugnazione dei licenziamenti) 5
Art. 8.(Processo di esecuzione) 5
Art. 9.(Procedimenti in camera di consiglio) 6
Art. 10.(Giudizio di scioglimento delle comunioni) 6
Art. 11.(Arbitrato) 8
Art. 12.(Disposizioni per l’efficienza dei procedimenti civili) 8
Art. 13.(Notificazioni) 9
Art. 14.(Doveri di collaborazione delle parti e dei terzi) 10
Art. 15.(Coordinamento con le disposizioni vigenti e ulteriori misure per la riduzione dei riti) 10
Art. 16.(Disposizioni finanziarie) 10
 
 
Art. 1.(Oggetto e procedimento)
1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della garanzia del contraddittorio e dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla medesima legge.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione. I medesimi schemi sono trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo è prorogato di sessanta giorni.
3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
Art. 2.(Strumenti di risoluzione alternativa delle controversie)
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alle discipline della procedura di mediazione e della negoziazione assistita sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) escludere il ricorso obbligatorio, in via preventiva, alla mediazione in materia di responsabilità sanitaria e di contratti finanziari, bancari e assicurativi, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali;
b) limitare la condizione di procedibilità prevista dall’articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24, ai soli casi in cui per l’accertamento della responsabilità o per la liquidazione del danno sia necessario l’espletamento di una consulenza tecnica;
c) estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in materia di contratto di mandato e di rapporti di mediazione;
d) escludere il ricorso obbligatorio alla negoziazione assistita nel settore della circolazione stradale;
e) prevedere, fermo il disposto degli articoli 2113 del codice civile e 412-ter del codice di procedura civile, che sia possibile, per le controversie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, ricorrere anche alla negoziazione assistita da più avvocati, senza che la stessa costituisca condizione di procedibilità dell’azione;
f) semplificare la procedura di negoziazione assistita, anche prevedendo che, salvo diverse intese tra le parti, sia utilizzato un modello di convenzione elaborato dal Consiglio nazionale forense;
g) prevedere, nell’ambito della procedura di negoziazione assistita, quando la convenzione di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, la prevede espressamente, la possibilità di svolgere, nel rispetto del principio del contraddittorio e con la necessaria partecipazione di tutti gli avvocati che assistono le parti coinvolte, attività istruttoria, denominata « attività di istruzione stragiudiziale », consistente nell’acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all’oggetto della controversia e nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto, ai fini di cui all’articolo 2735 del codice civile, la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente;
h) prevedere, nell’ambito della disciplina dell’attività di istruzione stragiudiziale, in particolare:
1) garanzie per le parti e i terzi, anche per ciò che concerne le modalità di verbalizzazione delle dichiarazioni, compresa la possibilità per i terzi di non rendere le dichiarazioni, prevedendo in tal caso misure volte ad anticipare l’intervento del giudice al fine della loro acquisizione;
2) sanzioni penali per chi rende dichiarazioni false e conseguenze processuali per la parte che si sottrae all’interrogatorio, in particolar modo consentendo al giudice di tener conto della condotta ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, secondo comma, del codice di procedura civile;
3) l’utilizzabilità delle prove acquisite nel corso del giudizio avente, in tutto o in parte, il medesimo oggetto, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della procedura di negoziazione assistita, fatta salva la possibilità per il giudice di disporne la rinnovazione, apportando le necessarie modifiche al codice di procedura civile;
4) una maggiorazione del compenso degli avvocati, in misura non inferiore al 30 per cento, anche con riguardo al successivo giudizio, che abbiano fatto ricorso all’istruttoria stragiudiziale, salvo che il giudice non rilevi il carattere abusivo o la manifesta inutilità dell’accesso all’istruzione stragiudiziale;
5) che il compimento di abusi nell’attività di acquisizione delle dichiarazioni costituisca per l’avvocato grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.
Art. 3.(Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica)
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare la semplicità, la concentrazione e l’effettività della tutela e la ragionevole durata del processo;
b) abrogare il procedimento sommario di cognizione e prevedere, nell’ambito del libro secondo del codice di procedura civile, un rito, denominato « rito ordinario davanti al tribunale in composizione monocratica », stabilendone l’esclusività e l’obbligatorietà per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, con esclusione dei procedimenti attualmente assoggettati al rito del lavoro, prevedendo:
1) che l’atto introduttivo abbia la forma del ricorso, del quale sia possibile la trascrizione nei casi in cui la legge la consente e che sia precisato il momento dal quale la prescrizione può considerarsi interrotta;
2) che l’udienza di prima comparizione delle parti sia fissata in un congruo termine, comunque non superiore a centoventi giorni e che il termine di comparizione delle parti sia fissato in misura comunque non inferiore a ottanta giorni;
3) che le domande riconvenzionali, le eccezioni non rilevabili d’ufficio e le chiamate in causa di terzi da parte del convenuto debbano essere proposte, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta da depositare almeno quaranta giorni prima dell’udienza fissata ai sensi del numero 2);
4) che al ricorrente sia concesso proporre le domande, le chiamate in causa e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni delle altre parti e replicare alle loro difese entro un termine perentorio non superiore a venti giorni prima dell’udienza fissata ai sensi del numero 2) o dell’udienza fissata dal giudice che ha autorizzato la chiamata in causa per consentire la notificazione del relativo atto al terzo nel rispetto del termine di comparizione di cui al numero 2);
5) che, a pena di decadenza, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni antecedenti all’udienza di prima comparizione sia consentita al convenuto e ai terzi chiamati in causa la precisazione o la modificazione delle domande e delle eccezioni, solo in quanto conseguenti alle domande e alle eccezioni proposte dalle altre parti;
6) che all’udienza di prima comparizione, il giudice, se richiesto, conceda alle parti un termine perentorio fino a trenta giorni per produrre documenti e per l’indicazione dei mezzi di prova dei fatti specificamente contestati e un ulteriore termine perentorio fino a venti giorni per la sola indicazione della prova contraria, fissando l’udienza non oltre sessanta giorni dalla scadenza dell’ultimo termine;
7) che, entro venti giorni dalla scadenza dell’ultimo termine, il giudice pronunci ordinanza con la quale provveda all’ammissione delle prove, confermando l’udienza già fissata per dare inizio alla loro assunzione, ovvero indichi alle parti i chiarimenti che reputa indispensabile acquisire nel corso della predetta udienza, ovvero provveda a fissare l’udienza per la discussione orale della causa, in tal caso differendo l’udienza fissata ai sensi del numero
6) e adottando i provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa;
8) che il giudice, quando provvede sulle istanze istruttorie, predisponga il calendario del processo ai sensi dell’articolo 81- bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368;
c) prevedere che, esaurita la trattazione e istruzione della causa:
1) il giudice inviti le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale nel corso della medesima udienza o, su istanza di parte, fissi altra udienza per la discussione, se richiesto assegnando, in tal caso, un termine perentorio non superiore a quaranta giorni prima dell’udienza per il deposito di note difensive e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni prima dell’udienza per il deposito di note di replica;
2) al termine della discussione, il giudice pronunci la sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione, oppure ne riservi il deposito entro i trenta giorni successivi;
d) disciplinare i rapporti tra collegio e giudice monocratico, prevedendo che:
1) il collegio, quando rilevi che una causa, rimessa davanti a sé per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, rimetta la causa al giudice istruttore con ordinanza non impugnabile perché decida quale giudice monocratico, senza fissare ulteriori udienze;
2) il giudice, quando rilevi che una causa, già riservata per la decisione davanti a sé quale giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, senza fissare ulteriori udienze, rimetta la causa al collegio per la decisione con ordinanza comunicata alle parti, ciascuna delle quali, entro dieci giorni dalla comunicazione, può chiedere la fissazione dell’udienza di discussione davanti al collegio, senza che in tal caso sia necessario precisare nuovamente le conclusioni e debbano essere assegnati alle parti ulteriori termini per il deposito di atti difensivi;
3) in caso di mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producano secondo le norme del rito seguite prima del mutamento, restino ferme le decadenze e le preclusioni già maturate secondo le norme seguite prima del mutamento e il giudice fissi alle parti un termine perentorio per l’eventuale integrazione degli atti introduttivi;
4) in caso di cause connesse oggetto di riunione prevalga il rito collegiale, restando ferme le decadenze e le preclusioni già maturate in ciascun procedimento prima della riunione;
e) modificare, in conformità ai criteri di cui alle lettere b), c) e d), le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, individuando i procedimenti speciali, disciplinati dal codice di procedura civile, dal codice civile e dalle leggi speciali, da assoggettare al rito semplificato di cognizione di primo grado.
Art. 4.(Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale)
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ridurre i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione dell’oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie;
b) prevedere che, conformemente alle modifiche previste per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, l’atto introduttivo sia il ricorso;
c) prevedere che nel processo operi un regime di preclusioni e di fissazione dell’oggetto della causa analogamente a quanto previsto per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica;
d) prevedere che, esaurita la trattazione e istruzione della causa, in via alternativa rispetto alle modalità previste dagli articoli da 187 a 190 del codice di procedura civile, la decisione possa avvenire all’esito di discussione orale davanti al collegio previa precisazione delle conclusioni nel corso della medesima udienza, ovvero, su richiesta delle parti, con assegnazione di un termine perentorio non superiore a quaranta giorni prima dell’udienza per il deposito di sintetiche note difensive contenenti anche le conclusioni finali ed eventuale ulteriore termine perentorio non superiore a dieci giorni prima dell’udienza per il deposito di note di replica; prevedere in ogni caso che, al termine della discussione, il collegio pronunci la sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione, oppure ne riservi il deposito entro i sessanta giorni successivi.
Art. 5.(Processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace)
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) uniformare il processo davanti al giudice di pace al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica;
b) eliminare la previsione dell’obbligatorietà del tentativo di conciliazione.
Art. 6.(Giudizio di appello)
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di giudizio di appello sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere, conformemente alla modifica della disciplina dell’atto introduttivo di primo grado, il ricorso come atto introduttivo del giudizio di appello e fissare un congruo termine per la fissazione della prima udienza, comunque non superiore a novanta giorni;
b) prevedere un termine perentorio, fino a venti giorni prima della data di udienza, per la costituzione dell’appellato, a pena di decadenza per l’esercizio dei suoi poteri processuali, ivi compresa la riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte;
c) prevedere che il provvedimento sulla improcedibilità dell’appello nei casi di cui all’articolo 348 del codice di procedura civile e il provvedimento che dichiara l’estinzione siano resi con ordinanza;
d) prevedere l’abrogazione degli articoli 348-bis, 348-ter e 436-bis del codice di procedura civile;
e) prevedere che, esaurita la trattazione e l’eventuale attività istruttoria:
1) il collegio possa ordinare la discussione orale previa precisazione delle conclusioni nel corso della medesima udienza e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione;
2) il collegio abbia facoltà di fissare altra udienza per la discussione orale e, in tal caso, su richiesta delle parti, conceda un termine perentorio non superiore a trenta giorni prima dell’udienza per il deposito di sintetiche note difensive contenenti anche le conclusioni finali e che, al termine della discussione, pronunci la sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione, oppure ne riservi il deposito entro i sessanta giorni successivi;
3) in caso di proposizione tempestiva di appello incidentale, il collegio possa provvedere con le modalità di cui al numero
1) solo se la parte nei cui confronti è proposto l’appello incidentale vi consente con apposito atto depositato almeno cinque giorni prima dell’udienza;
f) modificare la disciplina dei provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello, prevedendo:
1) che la sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza impugnata sia disposta sulla base di un giudizio prognostico di manifesta fondatezza dell’impugnazione o, alternativamente, sulla base di un grave e irreparabile pregiudizio derivante dall’esecuzione della sentenza, consistente, quanto alle sentenze di condanna, al pagamento di una somma di denaro, in gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti;
2) che l’istanza di cui al numero 1) possa essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello, anche con ricorso autonomo, qualora sia fondata, a pena di inammissibilità, su elementi sopravvenuti dopo la proposizione dell’impugnazione;
3) che, in caso di riproposizione dell’istanza, qualora la stessa sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, la parte che l’ha proposta sia condannata con ordinanza non impugnabile alla pena pecuniaria prevista dall’articolo 283, secondo comma, del codice di procedura civile, elevata nel minimo e nel massimo da due a quattro volte;
e) che, nel caso di manifesta fondatezza o infondatezza dell’appello la corte, qualora non ritenga necessarie ulteriori attività, possa provvedere ai sensi della lettera , numero 1).
Art. 7.(Procedimenti di impugnazione dei licenziamenti)
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto legislativo che provvede all’unificazione dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) stabilire l’applicabilità della disciplina vigente a tutte le impugnazioni successive alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, con conseguente superamento dell’applicazione della disciplina di cui all’articolo 1, commi da 47 a 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
b) stabilire altresì il carattere prioritario della trattazione delle cause di licenziamento e dettare l’opportuna disciplina transitoria.
Art. 8.(Processo di esecuzione)
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo di esecuzione sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) nell’espropriazione presso terzi, prevedere:
1) che il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifichi al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo e depositi l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione;
2) che la mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito determini l’inefficacia del pignoramento;
3) che, qualora la notifica dell’avviso non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessino alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento;
b) nel procedimento di espropriazione immobiliare, prevedere:
1) che il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima dell’udienza prevista dall’articolo 569, primo comma, del codice di procedura civile, possa chiedere al giudice dell’esecuzione di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita dell’immobile pignorato per un
prezzo non inferiore al suo valore di mercato;
2) i criteri per la determinazione del valore di mercato del bene pignorato ai fini dell’istanza di cui al numero 1), prevedendo che all’istanza del debitore debba essere sempre allegata l’offerta di acquisto e che, a garanzia della serietà dell’offerta, sia prestata cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto;
3) che il giudice dell’esecuzione debba verificare l’ammissibilità dell’istanza e instaurare sulla stessa il contraddittorio con il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e l’offerente, acquisendo il consenso dei creditori;
4) che il giudice dell’esecuzione, nel contraddittorio tra gli interessati, possa assumere sommarie informazioni, anche sul valore del bene e sulla effettiva capacità di adempimento dell’offerente;
5) che con il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione autorizza il debitore a procedere alla vendita debbano essere stabiliti il prezzo, le modalità del pagamento e il termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale l’atto di trasferimento deve essere stipulato e il prezzo deve essere versato;
6) che, in deroga a quanto previsto dal numero 3), il giudice possa autorizzare il debitore a procedere alla vendita anche in caso di opposizione di uno o più creditori, nei casi in cui ritenga probabile che la vendita con modalità competitive non consentirebbe di ricavare un importo maggiore, in tal caso garantendo l’impugnabilità del relativo provvedimento autorizzatorio;
7) che il giudice dell’esecuzione possa delegare uno dei professionisti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile alla riscossione del prezzo nonché alle operazioni di distribuzione del ricavato e che, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, ordini la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell’articolo 586 del codice di procedura civile, da effettuare a cura delle parti contraenti;
8) che, se nel termine assegnato il bene non è stato venduto o il prezzo non è stato versato, il giudice provveda ai sensi dell’articolo 569 del codice di procedura civile;
9) che l’istanza di cui al numero 1) possa essere formulata per una sola volta a pena di inammissibilità.
Art. 9.(Procedimenti in camera di consiglio)
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi che procedono alla revisione dei casi in cui, nei procedimenti in camera di consiglio, il tribunale provvede in composizione collegiale, sono adottati nel rispetto del criterio e del principio direttivo di ridurre le ipotesi di collegialità nei casi in cui non è prevista la partecipazione obbligatoria del pubblico ministero e l’intervento dell’autorità giudiziaria è diretto a garantire l’attendibilità di stime effettuate o la buona amministrazione di cose comuni.
Art. 10.(Giudizio di scioglimento delle comunioni)
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del giudizio di scioglimento delle comunioni sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che, fatti salvi i casi di ricorso al procedimento di cui all’articolo 791-bis del codice di procedura civile, la fase innanzi al tribunale sia preceduta da un procedimento di mediazione, integralmente sostitutivo del procedimento previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, con comparizione di tutti i litisconsorti necessari innanzi a un notaio o a un avvocato, iscritti negli elenchi di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, il quale indichi preliminarmente alle parti tutta la documentazione necessaria per addivenire allo scioglimento della comunione e, acquisita quest’ultima, esperisca il tentativo di conciliazione e ri-mettendo ad un decreto del Ministro della giustizia la determinazione dei compensi da riconoscere al professionista per l’espletamento di tale procedimento;
b) prevedere che, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, il professionista di cui alla lettera a) predisponga una relazione complessiva, con specifica individuazione dei beni oggetto della comunione e indicazione della documentazione eventualmente ancora carente, con particolare riferimento, per gli immobili, ai profili di corretta individuazione catastale e regolarità urbanistica;
c) prevedere che la parte interessata a proporre il giudizio di scioglimento della comunione, a pena di inammissibilità della domanda, sia tenuta al deposito della relazione di cui alla lettera b), nonché della documentazione necessaria per la completa individuazione di tutti i litisconsorti necessari;
d) stabilire che i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull’immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell’atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale sono litisconsorti necessari;
e) prevedere che il giudice, in assenza di contestazioni sul diritto alla divisione, compresi i casi di contumacia di una o più parti, disponga lo scioglimento della comunione, con ordinanza non revocabile e assoggettabile solo all’opposizione di terzo ordinaria e alla revocazione straordinaria, e statuisca sulle spese;
f) stabilire che, in presenza di contestazioni sul diritto alla divisione, il giudizio sia definito con sentenza che decida anche in ordine alla divisibilità o meno dei beni, nonché alla vendita di tutti o alcuni di essi, e statuisca sulle spese;
g) prevedere che, a seguito della pronuncia dell’ordinanza di cui alla lettera e), o del passaggio in giudicato della sentenza di cui alla lettera f), il giudice deleghi le operazioni di divisione ad un professionista, individuandolo, ove possibile, nel medesimo professionista innanzi al quale si è celebrata la fase di cui alla lettera a), provvedendo contestualmente alla nomina di un esperto ai sensi dell’articolo 194 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile;
h) prevedere che il professionista possa procedere alla vendita dei beni mobili e immobili secondo le previsioni del codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata, sotto la direzione del giudice;
i) prevedere che l’istanza di assegnazione dei beni formulata da uno o più dei condividenti debba essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dal deposito a titolo di acconto sul conguaglio di una somma stabilita dal giudice, in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento del totale;
l) prevedere che tutte le contestazioni insorte durante le operazioni siano decise con ordinanza soggetta a reclamo secondo le forme di cui al libro quarto, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
m) prevedere che il professionista predisponga un progetto di divisione, comunicandolo a tutti i litisconsorti necessari, anche se contumaci, unitamente all’indicazione di luogo, giorno e ora per la discussione del progetto;
n) prevedere che, in assenza di contestazioni da parte dei condividenti, nonché in caso di raggiungimento di accordo tra gli stessi condividenti per la modifica del progetto medesimo, il professionista, previa estrazione a sorte delle quote in caso di eguaglianza delle medesime, trasmetta il verbale delle operazioni di divisione al giudice e questi, verificata la regolarità delle operazioni e l’assenza di contestazioni, dichiari il progetto esecutivo con ordinanza non impugnabile;
o) prevedere che, in presenza di contestazioni, il professionista trasmetta il verbale delle operazioni di divisione al giudice e che questi, previa estrazione a sorte dei lotti in caso di eguaglianza dei medesimi, definisca il giudizio con sentenza che statuisca anche sulle spese della fase delle operazioni di divisione.
Art. 11.(Arbitrato)
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell’arbitrato sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell’arbitro, anche prevedendone la decadenza nel caso in cui, al momento di accettazione della nomina, abbia omesso di dichiarare le circostanze che, ai sensi dell’articolo 815 del codice di procedura civile, possono essere fatte valere come motivi di ricusazione;
b) dettare in modo espresso la disciplina dell’efficacia esecutiva del decreto con il quale il presidente della corte d’appello dichiara l’efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna, al fine di risolvere i contrasti interpretativi esistenti in materia.
Art. 12.(Disposizioni per l’efficienza dei procedimenti civili)
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni per i procedimenti civili, dirette a rendere i predetti procedimenti più celeri ed efficienti, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che, nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte d’appello e alla Corte di cassazione, il deposito dei documenti e di tutti gli atti di parte che sono in giudizio con il ministero di un difensore abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche, o anche mediante altri mezzi tecnologici, e che spetti al capo dell’ufficio autorizzare il deposito con modalità non telematiche unicamente quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista una situazione d’urgenza, assicurando che agli interessati sia data conoscenza adeguata e tempestiva anche dell’avvenuta riattivazione del sistema;
b) prevedere che, in tutti i procedimenti civili, il deposito telematico di atti e documenti di parte possa avvenire anche con soluzioni tecnologiche diverse dall’utilizzo della posta elettronica certificata nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;
c) prevedere che, nel caso di utilizzo di soluzioni tecnologiche diverse dalla posta elettronica certificata, in tutti i procedimenti civili, il deposito si abbia per avvenuto nel momento in cui è generato il messaggio di conferma del completamento della trasmissione;
d) prevedere l’introduzione, in via generale, del principio di chiarezza e sinteticità degli atti di parte e del giudice e la strutturazione di campi necessari all’inserimento delle informazioni nei registri del processo, in particolare per assicurare un’agevole consultazione degli atti e dei provvedimenti informatici;
e) prevedere il divieto di sanzioni processuali sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico dell’atto, quando questo abbia comunque raggiunto lo scopo, e che della violazione delle specifiche tecniche si possa tener conto nella disciplina delle spese;
f) rivedere la disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato per i procedimenti davanti al giudice ordinario e, in particolare:
1) prevedere che tale versamento possa avvenire:
1.1) con sistemi telematici di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, come previsto dall’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;
1.2) con strumenti di pagamento non telematici, in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;
1.3) presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, con rilascio di contrassegni emessi ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, di valore corrispondente all’importo dovuto;
1.4) mediante bonifico, con strumenti di pagamento non telematici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293;
2) disciplinare i mezzi attraverso i quali deve essere data la prova del versamento;
3) prevedere che nei procedimenti davanti al giudice ordinario, quando uno degli atti di cui all’articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è depositato con modalità telematiche, il contributo unificato sia corrisposto esclusivamente con sistemi telematici di pagamento;
4) prevedere, nella procedura di liquidazione giudiziale, che il contributo unificato sia corrisposto esclusivamente con sistemi telematici di pagamento;
5) prevedere che il versamento con modalità diverse da quelle prescritte non liberi la parte dagli obblighi di cui all’articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e che la relativa istanza di rimborso debba essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal pagamento;
6) rivedere la disciplina dell’articolo 197 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, prevedendo e disciplinando il versamento anche con sistemi telematici delle spettanze degli ufficiali giudiziari;
g) rivedere la disciplina delle attestazioni di conformità di cui agli articoli 16- bis, comma 9-bis, 16-decies e 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di consentire tali attestazioni per tutti gli atti trasmessi con modalità telematiche all’ufficiale giudiziario o dal medesimo ricevuti con le stesse modalità.
Art. 13.(Notificazioni)
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del procedimento notificatorio sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere, quando il destinatario della notificazione è un soggetto per il quale la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell’amministrzione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 6-quater del medesimo codice, che la notificazione degli atti in materia civile e stragiudiziale sia eseguita dall’avvocato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;
b) prevedere che, quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, l’avvocato provveda alla notificazione esclusivamente mediante inserimento, a spese del richiedente, nell’area web riservata di cui all’articolo 359 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che la notificazione si abbia per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento e che, solo quando la notificazione non sia possibile o non abbia esito positivo per cause non imputabili al destinatario, la notificazione si esegua con le modalità ordinarie;
c) prevedere che, quando la notificazione deve essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata o mediante inserimento nell’area web riservata, sia vietato all’ufficiale giudiziario eseguire, su richiesta di un avvocato, notificazioni di atti in materia civile e stragiudiziale, salvo che l’avvocato richiedente dichiari che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario;
d) adottare misure di semplificazione del procedimento di notificazione nei casi in cui la stessa è effettuata dall’ufficiale giudiziario, al fine di agevolare l’uso di strumenti informatici e telematici.
Art. 14.(Doveri di collaborazione delle parti e dei terzi)
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile dirette a rafforzare i doveri di leale collaborazione delle parti e dei terzi sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere il riconoscimento dell’Amministrazione della giustizia quale soggetto danneggiato nei casi di responsabilità aggravata e, conseguentemente, specifiche sanzioni a favore della Cassa delle ammende;
b) prevedere conseguenze processuali e sanzioni pecuniarie nei casi di rifiuto non giustificato di consentire l’ispezione prevista dall’articolo 118 del codice di procedura civile e nei casi di rifiuto o inadempimento non giustificati dell’ordine di esibizione previsto dall’articolo 210 del medesimo codice;
c) prevedere la fissazione di un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale la pubblica amministrazione, cui sono state richieste informazioni ai sensi dell’articolo 213 del codice di procedura civile, deve trasmetterle o deve comunicare le ragioni del diniego.
Art. 15.(Coordinamento con le disposizioni vigenti e ulteriori misure per la riduzione dei riti)
1. Il decreto o i decreti legislativi attuativi della delega di cui all’articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice di procedura civile, del codice civile e delle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai princìpi e criteri direttivi di delega, comprese le disposizioni del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in modo da renderle ad essi conformi, ope-rando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;
b) apportare le necessarie modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sostituendo all’introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile quali rimedi preventivi, la stipulazione, anche fuori dei casi in cui l’accesso preventivo a strumenti alternativi per la risoluzione della controversia costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, di una convenzione di negoziazione assistita ovvero la partecipazione personale al procedimento di mediazione anche successivamente al primo incontro ovvero la partecipazione attiva ad altri procedimenti di conciliazione e mediazione previsti da disposizioni speciali e, per i giudizi davanti alla corte d’appello, alla proposizione d’istanza di decisione in udienza, all’esito di discussione orale, preceduta dalla sola precisazione delle conclusioni nel corso della medesima udienza.
Art. 16.(Disposizioni finanziarie)
1. Dall’attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. I decreti legislativi di attuazione della delega contenuta nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
3. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.