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art. 15 - Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua (art.13/1997)

Art. 15 - Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua - codice deontologico forense

Articolo vigente

Art. 15 - Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua

1. L'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.

 

PRECEDENTE FORMULAZIONE

art. 13 Dovere di aggiornamento professionale (articolo modificato con delibera 27.01.2006)

I. E' dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l'attività.

II. L'avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense.

E' dovere deontologico dell'avvocato quello di rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi. 

art. 13.Dovere di aggiornamento professionale (modificato il 26 ottobre 2002)

È dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l'attività.

13.I - L'avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense. 

art.13.Dovere di aggiornamento professionale. 

È dovere dell'avvocato curare costantemente la preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l'attività. 

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