art. 44 - Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega
Art. 44 - Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega - codice deontologico forense
Art. 44 - Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega
1. L'avvocato che abbia raggiunto con il collega avversario un accordo transattivo, accettato dalle parti, deve astenersi dal proporne impugnazione, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei quali dimostri di non avere avuto conoscenza.
2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
art.32.Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega.
L'avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal proporre impugnativa giudiziale della transazione intervenuta, salvo che l'impugnazione sia giustificata da fatti particolari non conosciuti o sopravvenuti.
___________________________________________________________
Documenti collegati:
fine
___________________________________________________________