art. 43 - Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega
Art. 43 - Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega - codice deontologico forense
Art. 43 - Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega
1. L'avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente.
2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
art. 30 Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega (articolo modificato con delibera 27.01.2006)
L'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita, tranne che dimostri di essersi inutilmente attivato, anche postergando il proprio credito, per ottenere l'adempimento.
art. 30.Obbligo di soddisfare le prestazioni procuratorie affidate ad altro collega.
L'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni procuratorie deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita.
art.30.Obbligo di soddisfare le prestazioni procuratorie affidate ad altro collega.
Salvo diversa pattuizione (1) l'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita.
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(1) Frase introdotta dalla delibera del CNF del 16-10-1999
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