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art. 42 - Notizie riguardanti il collega

Art. 42 - Notizie riguardanti il collega - codice deontologico forense

Art. 42 - Notizie riguardanti il collega

1. L'avvocato non deve esprimere apprezzamenti denigratori sull'attività professionale di un collega.

2. L'avvocato non deve esibire in giudizio documenti relativi alla posizione personale del collega avversario né utilizzare notizie relative alla sua persona, salvo che il collega sia parte del giudizio e che l'utilizzo di tali documenti e notizie sia necessario alla tutela di un diritto.

3. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell' avvertimento.


PRECEDENTE FORMULAZIONE

art. 29 Notizie riguardanti il collega (articolo modificato con delibera 27.01.2006) 

L'esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario e l'utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono vietate, salvo che egli sia parte di un giudizio e che l'uso di tali notizie sia necessario alla tutela di un diritto.

I - L'avvocato deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti denigratori sull'attività professionale di un collega. 

art. 29.Notizie riguardanti il collega (Modificato il 28 ottobre 2002)

 L'esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario, e così l'utilizzazione di notizie relative alla sua persona, è tassativamente vietata, salvo che abbia essenziale attinenza con i fatti di causa.

29.I) L'avvocato deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti negativi sull'attività professionale di un collega e in particolare sulla sua condotta e su suoi presunti errori o incapacità. 

art.29.Notizie riguardanti il collega.

L'esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario, e così l'utilizzazione di notizie relative alla sua persona, è tassativamente vietata, salvo che abbia essenziale attinenza con i fatti di causa. 
I. - L'avvocato deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti negativi sull'attività professionale di un collega e in particolare sulla sua condotta e su suoi presunti errori o incapacità. 
II. - L'avvocato non può formulare giudizi sullo stato della causa, salvo che il collega incaricato della stessa vi consenta.

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