art. 41 - Rapporto con parte assistita da collega
Art. 41 - Rapporto con parte assistita da collega - codice deontologico forense
Art. 41 - Rapporto con parte assistita da collega
l. L'avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega.
2. L'avvocato in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti con le altre parti solo in presenza del loro difensore o con il consenso di questi
3. L’avvocato può indirizzare corrispondenza direttamente alla controparte, inviandone sempre copia per conoscenza al collega che la assiste, esclusivamente per richiedere comportamenti determinati, intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze.
4. L'avvocato non deve ricevere la controparte assistita da un collega senza informare quest'ultimo e ottenerne il consenso.
5. La violazione dei doveri e divieti di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
PRECEDENTE FORMULAZIONE
art.27.Obbligo di corrispondere con il collega [legale di controparte].
L'avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale.
* I. - Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla controparte, sempre peraltro inviandone copia per conoscenza al legale avversario.
* II. - Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa è assistita da un collega, senza informare quest'ultimo e ottenerne il consenso.
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Documenti collegati:
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