Scuola di specializzazione per le professioni legali e frequenza del corso di formazione per i tirocinanti
L’Università Pegaso formula tre quesiti relativi al rapporto tra frequenza della Scuola di specializzazione per le professioni legali e frequenza del corso di formazione per i tirocinanti di cui all’articolo 43 della legge n. 247/12 e al d.m. n. 17/2018. Chiede di sapere in particolare: a) se sia consentito il contemporaneo rilascio del certificato dell’avvenuta frequenza del corso di formazione e dell’avvenuta frequenza della Scuola di specializzazione; b) se il certificato di avvenuta frequenza del corso di formazione possa essere rilasciato una volta maturate 160 ore di frequenza (scil.: della Scuola di specializzazione); c) se, infine, se sia ammissibile valutare l’idoneità per il passaggio al secondo anno della Scuola di specializzazione ai fini del compimento di un anno di tirocinio.