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l. 53/1994 - Art.13.entrata in vigore

l. 53/1994 - Art. 13.entrata in vigore

Legge 21 gennaio 1994, n. 53 e succ.  mod. Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati

Art. 13. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1 luglio 1994, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 12.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 21 gennaio 1994

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: CONSO