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1.1.Introduzione

1.1.Introduzione

1.1.Introduzione

Alle tradizionali forme di notificazione degli atti, basate sul coinvolgimento della figura dell’ufficiale giudiziario, la legge n. 53, del 21 gennaio 1994, ha aggiunto un nuovo tipo di notificazione basato sulla figura del difensore.

In virtù di detta legge fin dal 1994 l’avvocato notifica in proprio determinati atti.

Bisogna immediatamente precisare che la procedura di notificazione in proprio da parte dell’avvocato è un sistema semplice riguardo alle modalità di esecuzione, ma è caratterizzata da una serie di adempimenti preventivi e da una serie di attività successive da svolgere con particolare attenzione per eseguire corrette notifiche ed evitare gravi conseguenze relativamente alla validità delle stessa.

Il legislatore nel 2012 ha introdotto, accanto al sistema di notifica a mezzo del servizio postale e al sistema della notifica diretta al domiciliatario un ulteriore sistema di notifica in proprio da parte dell’avvocato: a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

A detta normativa hanno fatto seguito numerose modifiche legislative ed i decreti attuativi fino a rendere operativo questo nuovo rivoluzionario sistema.

E' necessario ricordare che il legislatore aveva attivato il sistema di comunicazione e notifica da parte degli uffici giudiziari, nei confronti delle parti costituite, anche a mezzo di posta elettronica certificata.

Il D.L. n. 199 del 18.9.2012, convertito con modificazioni dalla legge 221/12, e successivamente modificato con la legge 228/12 (art. 16 quater comma 1 lettera C), ha inserito nella legge 53/1994 l’articolo art.3 bis che regolamenta un nuovo sistema di notifica basato sulla utilizzazione delle tecnologie informatiche e telematiche previste con la Posta elettronica certificata.

Nella precedente formulazione legislativa era stato inserito un comma nell’art. 3 per regolamentare questa nuovo sistema di notifica ma detto era rimasto non operativo in assenza di specifico regolamento tecnico.

Hanno determinato la completa operatività di questo nuovo sistema di notifica in proprio degli atti da parte degli avvocati attraverso la posta elettronica certificata gli aggiornamenti delle Regole tecniche (D.M. 44/2011), apportate dal nuovo art. 18, inserito da D.M. 48 del 9 Maggio 2013, le disposizioni previste dall’art. 19 bis del provvedimento Dgsia del 16 aprile 2014, e le modifiche previste dal D.L. 90/2014 convertito con modificazioni in legge 114/2014

E‘ necessario ricordare infine che alcuni provvedimenti normativi hanno fissato le modalità per la elaborazione della documentazione in formato digitale.

I vantaggi dei sistemi di notifica diretta dell’Avvocato

La notifica in proprio dall’avvocato a mezzo il servizio postale e con la consegna diretta al domiciliatario era ed è un sistema molto utilizzato poiché ha determinato una serie di vantaggi:

   -consente di effettuare le notifiche degli atti negli orari di apertura degli uffici Postali e quindi anche nel pomeriggio;

   -consente di effettuare le notifiche senza alcun limite di competenza territoriale;

      -consente l’immediata disponibilità dell’originale dell’atto notificato senza ripassare all’ufficio notifiche per il ritiro dell’atto e senza attendere questo documento. Con la copia rimasta in possesso del notificante, confermata dal timbro postale, si può procedere alla iscrizione a ruolo della causa;

       -consente di poter verificare l’esito della notifica attraverso il servizio di monitoraggio telematico delle Poste Italiane e di conoscere se e quando è stato consegnato al destinatario il plico raccomandato;

        -ulteriore vantaggio è costituito dall’applicazione, anche alle notifiche postali fatte dall’avvocato, del momento in cui si perfeziona la notifica a mezzo posta.

         Il nuovo sistema di notifica diretta a mezzo posta certificata ha aggiunto ulteriori vantaggi eliminando i costi, riducendo i tempi necessari e consentendo di effettuare dette operazioni direttamente dallo studio.