Skip to main content

Art.30.(Sportello per il cittadino)

Art. 30.(Sportello per il cittadino)

1. Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino, di seguito denominato «sportello», volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.

2. L'accesso allo sportello è gratuito.

3. Il CNF determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello.

4. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle attività di sportello di cui al presente articolo sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo, elenco o registro, nella misura e secondo le modalità fissate da ciascun consiglio dell'ordine ai sensi dell'articolo 29, comma 3.


___________________________________________________________

Documenti collegati:

1.Sportello del cittadino -  Regolamento 19 ap rile 2013, n. 21.Sportello del cittadino - Regolamento 19 ap rile 2013, n. 2
REGOLAMENTO 19 ap rile 2013, n. 2 Norme per le modalità di accesso allo Sportello del cittadino-Visti gli articoli 30, comma 1, 35 comma 1 lett. u) e 30, comma 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 24  Regolamento 19 ap rile 2013, n. 2 Norme per le modalità di accesso allo Sportello del...

___________________________________________________________