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Art.40.(Accordi tra università e ordini forensi)

TITOLO IV ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE

Capo I TIROCINIO PROFESSIONALE

Art. 40.(Accordi tra università e ordini forensi)

1. I consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le università per la disciplina dei rapporti reciproci.

2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.

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Documenti collegati:

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Quesiti del COA di Rimini sul tirocinio professionale Il COA di Rimini chiede di sapere: se a seguito della pubblicazione sulla G.U (avvenuta il 19 maggio 2016) del D.M. 17.3.2016 n. 70 sia ancora possibile lo svolgimento del tirocinio presso gli Uffici Giudiziari ex art. 73 d.L. 69/2013 (...

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