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Art.44.(Frequenza di uffici giudiziari

Art. 44.(Frequenza di uffici giudiziari)

1. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il CNF.

COMMENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 17 marzo 2016, n. 58 Regolamento recante disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari. (16G00068) (GU n.101 del 2-5-2016) Vigente al: 17-5-2016


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