Art.44.(Frequenza di uffici giudiziari
Art. 44.(Frequenza di uffici giudiziari)
1. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il CNF.
COMMENTI
___________________________________________________________
Documenti collegati:
Il tirocinio formativo presso gli Uffici Giudiziari - Consiglio nazionale forense, 12 luglio 2017, n. 56
Il COA di Savona pone diversi quesiti riguardanti l’interpretazione delle norme che disciplinano il tirocinio formativo presso gli Uffici Giudiziari, con particolare riferimento all’art. 73 del D.L. n. 69/2013. In particolare: 1) se il tirocinio formativo di cui all’art. 73 del D.L. 69/2013 (...
Regolamento - praticante avvocato presso gli uffici giudiziari - D.M. 58/2016
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 17 marzo 2016, n. 58 Regolamento recante disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari. (16G00068) (GU n.101 del 2-5-2016) Vigente al: 17-5-2016
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIAVisto l'articolo 44 della legge 31 dicembre...
fine
___________________________________________________________