Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22745 del 27/07/2023 (Rv. 668569 - 01)
Processo equo - termine ragionevole - Irragionevole durata del processo amministrativo - Perenzione del ricorso - Domanda di equa riparazione antecedente alla l. n. 208 del 2015 - Presunzione di disinteresse per la decisione di merito valida anche per il passato - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di irragionevole durata del processo amministrativo, in caso di domanda di equa riparazione antecedente alla l. n. 208 del 2015, non si applica la presunzione "iuris tantum" ex art. 2, comma 2-sexies lett. d), della l. n. 89 del 2001 cioè la presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata a cagione della perenzione del ricorso nel processo amministrativo. Ne consegue che in relazione ai giudizi introdotti in data antecedente alla predetta legge non può attribuirsi rilevanza alla successiva dichiarazione di perenzione come indizio di insussistenza del danno da irragionevole durata, poiché altrimenti si attribuirebbe rilevanza ad una circostanza valutata legislativamente come siffatto indizio solo successivamente al superamento del limite di durata ragionevole del processo.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22745 del 27/07/2023 (Rv. 668569 - 01)