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Divisione ereditaria - operazioni divisionali - assegnazione o attribuzione delle porzioni - Non comoda divisibilità di bene immobile - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7869 del 20/03/2019

Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - assegnazione o attribuzione delle porzioni - Non comoda divisibilità di bene immobile - Richiesta di assegnazione - Distinzione a seconda che uno dei coeredi abbia o meno una quota maggiore degli altri - Conseguenze con riferimento al "favor divisionis".

Allorché nella comunione ereditaria sia compreso un immobile non comodamente divisibile, oggetto di contrapposte richieste di attribuzione, occorre distinguere l'ipotesi in cui uno dei coeredi sia titolare, a monte, di una quota maggiore rispetto agli altri, nel qual caso lo stesso, in applicazione del principio del "favor divisionis" ex art. 720 c.c., prevale sugli altri condividenti, anche qualora essi, formulando una richiesta congiunta di attribuzione, superino, con l'accorpamento delle proprie quote, il valore della quota del coerede antagonista, dall'eventualità nella quale i coeredi siano titolari, "ab origine", di quote identiche, ove l'attribuzione del bene è rimessa al giudice sulla base di ragioni di opportunità e convenienza ex art. 720 c.c., che consentono di apprezzare, come idoneo ad orientare tale scelta, il diverso criterio legale della richiesta congiunta, trovando il rimedio residuale della vendita all'incanto applicazione solo se non sia ravvisabile alcun criterio obiettivo di preferenza e senza che, peraltro, l'individuazione del condividente assegnatario del bene possa dipendere dalla maggiore offerta, che uno di essi faccia, rispetto al prezzo di stima, non caratterizzandosi il procedimento divisionale come una gara tra i coeredi.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7869 del 20/03/2019

Cod_Civ_art_0720