Disciplina delle campagne elettorali - Omissione dell'obbligo di comunicazione delle spese sostenute - Diffida ad adempiere da parte del collegio regionale di garanzia elettorale - Natura - Irrogazione della sanzione amministrativa senza necessità di ulteriore diffida - Ammissibilità.
La diffida di cui all'art. 15, comma 8, della l. n. 515 del 1993, con la quale il collegio regionale di garanzia elettorale invita il candidato che l'abbia omessa, a presentare la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, assolve alla duplice funzione di offrire al trasgressore la possibilità di sanare l'illecito e di avvertirlo della pendenza del procedimento sanzionatorio, sicché è superfluo l'invio di un'ulteriore diffida prima dell'irrogazione della sanzione amministrativa, essendo l'interessato già a conoscenza della natura dell'addebito e della pendenza della procedura.
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 28262 del 04/11/2019 (Rv. 655563 - 01)