Incandidabilità/ineleggibilità del commissario d’esame alle elezioni consiliari immediatamente successive
Ai sensi dell’art. 47 L. 247/2012 (già art. 22, co. 6, RDL n. 1578/1933), l’avvocato che abbia svolto la funzione di commissario per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato è incandidabile/ineleggibile come Consigliere dell’Ordine alle prime elezioni immediatamente successive alla cessazione della predetta funzione (a pena di decadenza dalla carica elettiva eventualmente acquisita in violazione di tale regola, e conseguente applicazione dell’art. 16 L. 113/2017, che stabilisce il subentro del primo dei non eletti). La ratio della disposizione deve ricercarsi nella volontà del legislatore di contrastare ogni possibilità per i commissari d’esame di tenere un contegno atto a raccogliere attorno alla propria persona un consenso diffuso da utilizzare poi in sede di elezioni del Consiglio dell’Ordine.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 210 del 30 dicembre 2019