Successioni transnazionali – Cass. n. 2867/2021 (Rv. 660310 - 02)
Fonti del diritto - efficacia e limiti della legge nello spazio (diritto internazionale privato) - legge regolatrice - successioni mortis causa - Successioni transnazionali - Applicazione della legge nazionale del defunto straniera ex art. 46 l. n. 218 del 1995 - Introduzione del principio della scissione che distingue tra beni mobili e beni immobili - Effetti - Apertura di due successioni regolate da leggi diverse - Fattispecie.
In tema di successioni transnazionali, qualora la legge nazionale del defunto che regola la successione, come individuata ai sensi dell'art. 46 l. n. 218 del 1995, sottoponga i beni relitti alla legge del domicilio dello stesso se mobili e alla legge italiana se immobili, secondo la regola del rinvio indietro ex art. 13, comma 1, lett. b), l. n. 218 del 1995, si verifica l'apertura di due successioni e la formazione di due masse, ciascuna delle quali soggetta a differenti regole di vocazione e delazione e dunque a differenti leggi alla cui stregua verificare la validità e l'efficacia del titolo successorio (quanto a presupposti, cause, modi ed effetti della revoca del testamento), individuare gli eredi, determinare l'entità delle quote e le modalità di accettazione e di pubblicità, e apprestare l’eventuale tutela dei legittimari. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione dei giudici di merito che, in fattispecie nella quale un cittadino inglese aveva disposto con testamento dei soli beni mobili in favore della moglie cittadina italiana, avevano regolato secondo la legge inglese anche il titolo di acquisto della successione immobiliare, benché i beni si trovassero in Italia, relegando l'operatività della "lex rei sitae" alla sola fase successiva alla delazione e limitandola alla determinazione delle quote, alle modalità materiali e alle formalità di acquisto).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 2867 del 05/02/2021