Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22009 del 21/09/2017
Attività di raccolta e smaltimento rifiuti – Danni derivanti dall’incendio di un bene deputato all'attività di raccolta - Inerzia della p.a. e sua conseguente responsabilità - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Ragioni.
Le controversie concernenti l'organizzazione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, aventi per oggetto il risarcimento dei danni conseguenti all'omessa adozione dei provvedimenti necessari a prevenire o impedire l'abbandono di rifiuti sulle strade, ovvero a rimuoverne gli effetti, appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. p), del d. lgs. n. 104 del 2010 e, in precedenza, ex art. 33, comma 2, lett. e), del d. lgs. n. 80 del 1998, nel testo modificato dall'art. 7 della l. 205 del 2000, ogniqualvolta la pretesa risarcitoria sia ricollegata a un danno (nella specie, causato dall’incendio di un cassonetto) derivante in via immediata e diretta dall'organizzazione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, inclusa l'ipotesi in cui sia contestata la cattiva o omessa gestione dei manufatti necessari al ciclo di tale raccolta (anche sotto il profilo della loro ubicazione, sorveglianza o custodia), ricorrendo un'ipotesi di giurisdizione esclusiva cui si riconducono pure i generali obblighi incombenti sulla p.a. ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22009 del 21/09/2017