Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere - Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 21975 del 21/09/2017
Domanda risarcitoria in materia urbanistica ed edilizia - Criteri di riparto - Domanda fondata sulla legittimità della progettazione ovvero sulla cattiva esecuzione dell'opera pubblica - Distinzione - Necessità - Fattispecie.
Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo sulla domanda risarcitoria proposta in materia urbanistica ed edilizia, occorre distinguere il caso nel quale il privato pretenda il risarcimento del danno derivante dalla illegittima progettazione e deliberazione dell'opera pubblica, nel quale, ponendosi in discussione la "legittimità" dell’esercizio del potere pubblico, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, da quello in cui lo stesso lamenti la "cattiva esecuzione" dell'opera pubblica, contestando le modalità esecutive dei lavori, nel quale la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in rilievo la violazione del generale dovere di “neminem laedere”. (Nella specie, in applicazione del principio, è stata sancita la giurisdizione del giudice amministrativo poiché i danni lamentati dagli attori derivavano non soltanto dalla cattiva esecuzione dei lavori ma, altresì, dagli atti del procedimento amministrativo relativo alla linea ferroviaria ad alta velocità dal tracciato Roma-Napoli).
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 21975 del 21/09/2017