Funzionari pubblici - Azione risarcitoria per atti compiuti nell’esercizio delle funzioni - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di giurisdizione, poiché l'art. 103 Cost. non ammette che il giudice amministrativo conosca di controversie di cui non sia parte una P. A., appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda risarcitoria proposta da un privato contro funzionari pubblici per atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, i quali, pur agendo quali strumenti della P.A., non si identificano con quest'ultima. (Principio affermato con riguardo alla domanda proposta da un militare rimasto ferito durante un'esercitazione e dai suoi familiari nei confronti degli ufficiali preposti alla direzione della stessa).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 34736 del 28/12/2024 (Rv. 673427-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043