Impiego pubblico - impiegati regionali, provinciali, comunali – Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 30669 del 25/11/2019 (Rv. 655880 - 01)
Regione Sardegna - Personale transitato da enti soppressi - Fondo integrativo regionale (FITQ) - Esclusione - Legittimità - Ragioni.
L'art. 3 della l.r. Sardegna n. 21 del 1999, nel prevedere, al comma 6, l'esclusione - fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino del "Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale" - dell'iscrizione a detto Fondo del personale transitato da enti soppressi nel ruolo unico della predetta Amministrazione, non viola il principio di uguaglianza di cui all'art 3 Cost., stante la differenza tra la posizione dei dipendenti regionali, per i quali il Fondo è stato creato, e quella del personale proveniente da enti soppressi, transitato senza concorso, a cui favore non è stata mai versata una contribuzione nel Fondo e che, non avendo, in precedenza, goduto di trattamenti analoghi, non potrebbe neppure vantare, trattandosi di previdenza integrativa non riconducibile alla retribuzione, un diritto ad una parità di trattamento in caso di svolgimento delle stesse mansioni dei dipendenti regionali.
Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 30669 del 25/11/2019 (Rv. 655880 - 01)