Impiegati di enti pubblici in genere - rapporto di impiego - trattamento economico e di quiescenza - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 24574 del 13/09/2024 (Rv. 672464-01)
Principio di parità ex art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Portata - Differenziazioni di trattamento previste dalla contrattazione collettiva - Legittimità - Limiti - Fondamento - Fattispecie in tema di accorpamento di unità amministrative.
Nel pubblico impiego privatizzato, il principio di parità di trattamento retributivo di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 vieta differenziazioni, migliorative o peggiorative, a titolo individuale, ma non quelle effettuate dalla contrattazione collettiva, per le quali la disparità trova titolo in pattuizioni dell'autonomia negoziale delle parti collettive, operanti a un livello istituzionalizzato e paritario sufficiente, salvo divieti di legge, a tutelare il lavoratore. (Nella specie, la S.C., in relazione all'accorpamento di unità amministrative assoggettate a distinti contratti collettivi integrativi, ha riconosciuto la legittimità delle differenze di trattamento economico accessorio che ne erano derivate, affermando che esse possono dar luogo a una responsabilità solo a titolo risarcitorio della P.A., in caso di suo colpevole ritardo nel provvedere, dopo l'accorpamento, a una nuova graduazione degli incarichi e quantificazione delle relative indennità).
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 24574 del 13/09/2024 (Rv. 672464-01)