Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - decisione del ricorso - cassazione senza rinvio – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 917 del 20/01/2010
Deduzione di "error in procedendo" in sede di legittimità con esclusiva richiesta di cassazione senza rinvio - Accertata insussistenza del prospettato vizio processuale - Conseguenze sui poteri della Corte - Ammissibilità della cassazione con rinvio - Esclusione - Fondamento.
Quando il ricorrente in cassazione deduce un "error in procedendo" asseritamente compiuto dal giudice di appello e chiede, in via esclusiva, che, in dipendenza del suo accertamento da parte della Corte di cassazione, la sentenza impugnata sia cassata senza rinvio perché il processo di appello non poteva proseguire (nella specie, per il verificarsi di una causa di estinzione), il giudice di legittimità, ove ravvisi l'insussistenza del vizio processuale idoneo a determinare la pronuncia richiesta, non può, nel caso in cui verifichi che il denunciato errore avrebbe giustificato la cassazione con rinvio della sentenza, provvedere in tal senso, incorrendo, altrimenti, nella violazione dei limiti entro i quali è stata investito dall'impugnazione, qualora il ricorrente non abbia formulato, neanche in via subordinata, la richiesta di cassazione con rinvio (come nel caso esaminato), così mostrando disinteresse ed acquiescenza rispetto a tale prospettiva.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 917 del 20/01/2010