Impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - rimessione della causa al giudice di primo grado - per nullità del giudizio di primo grado - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 704 del 19/01/2010
Sopravvenuto raggiungimento della maggiore età da parte del minore parte in causa nel corso del giudizio di primo grado - Dichiarazione di tale evento - Omessa interruzione del suddetto processo - Giudizio di appello - Conseguenze - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Esclusione - Fondamento - Autonomia della motivazione della sentenza di appello - Necessità - Fattispecie.
Il giudice di appello, che pronunci la nullità della sentenza di primo grado per l'omessa interruzione del processo a seguito della dichiarazione del sopravvenuto raggiungimento della maggiore età nel corso del giudizio di prima istanza di una parte costituita originariamente mediante il suo rappresentante legale, deve trattenere la causa in decisione e giudicare nel merito in virtù del principio della conversione dei vizi della sentenza di primo grado in motivi di gravame, non rientrando tale nullità fra i casi nei quali il giudice di appello deve rimettere la causa al primo giudice (artt. 353 e 354 cod. proc. civ.). Ne consegue che la decisione del giudice di appello deve contenere una motivazione del tutto autonoma, priva cioè di riferimenti alla sentenza impugnata dichiarata nulla. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso sul presupposto che il giudice di appello aveva espresso le proprie valutazioni nella propria sentenza in modo del tutto autonomo rispetto alle considerazioni logiche operate nella sentenza nulla di primo grado, considerando, altresì, pienamente legittima l'utilizzabilità della relazione del c.t.u. nominato nel giudizio di secondo grado, nel quale la parte divenuta maggiorenne si era ritualmente costituita, senza, perciò, che si fosse verificata alcuna lesione del principio del contraddittorio).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 704 del 19/01/2010