Costituzione tardiva del contumace - Produzione nuovi documenti - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di processo civile, la costituzione tardiva ex art. 293 c.p.c., consente al contumace la produzione di documenti nuovi limitatamente a quelli per i quali, al momento del loro deposito, non sia intervenuta la relativa decadenza processuale e dunque senza la necessità di invocare l'art. 294 c.p.c., il quale, diversamente, consente al contumace di essere rimesso in termini rispetto ad attività che gli sarebbero precluse, dimostrando la sussistenza di un impedimento a lui non imputabile.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 108 del 03/01/2024 (Rv. 669681-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_293, Cod_Proc_Civ_art_294