Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 26830 del 21/10/2019 (Rv. )
Provvedimento di espulsione per motivi di pubblica sicurezza - Controllo giurisdizionale - Limite della discrezionalità amministrativa - Insussistenza - Fondamento.
Il giudice ordinario, investito dell'opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione dello straniero adottato per motivi di pubblica sicurezza, ha il potere-dovere di verificare, con accertamento pieno non limitato da un'insussistente discrezionalità dell'amministrazione, l'esistenza dei presupposti di appartenenza dello straniero a una delle categorie dei soggetti socialmente pericolosi previste dalla legge (prevenuti, terroristi, mafiosi), avendo l'accertamento ad oggetto non l'atto, ma i diritti soggettivi che esso comprime e le condizioni per la loro legittima compressione, sicché il giudice ben può sindacare la completezza, logicità e non contraddittorietà delle valutazioni operate dall'amministrazione, con l'unico limite rappresentato dall'impossibilità di sostituire o integrare gli elementi di fatto su cui si fonda il provvedimento espulsivo.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 26830 del 21/10/2019 (Rv. )
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_001