Invalidità della procura alle liti conferita al difensore di fiducia – Cass. n. 15644/2021
Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri Decreto di espulsione - Impugnazione - Invalidità della procura alle liti conferita al difensore di fiducia - Assegnazione di un termine per il rinnovo - Necessità - Omessa rinnovazione - Nomina di un difensore d'ufficio - Necessità
Nel caso di invalidità della procura alle liti conferita dal ricorrente (unitamente al deposito del ricorso ovvero nel corso del procedimento) a difensore di sua fiducia per il procedimento di opposizione a decreto di espulsione, il giudice di pace è obbligato ad assegnare al ricorrente termine per la rinnovazione della procura (art. 182, comma 2, c.p.c., compatibile con la disposizione di cui all'art. 18, comma 4 del d. lgs. n. 159 del 2011) e, in mancanza di tale rinnovazione, è obbligato a nominare al ricorrente un difensore, scelto nell'elenco formato in applicazione dell'art. 29 disp. att. c.p.p., per la prosecuzione dell'attività di assistenza della parte nel procedimento.
Corte Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15644 del 04/06/2021 (Rv. 661582 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_803, Cod_Proc_Civ_art_182