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Contratto concluso per iscritto

Prova civile - testimoniale - limiti e divieti - eccezioni - interpretazione del documento - contratto concluso per iscritto - ammissibilità della prova per testi - condizioni. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28407 del 07/11/2018

>>> Il divieto, previsto dall'art. 2722 c.c., di dimostrare con testi la conclusione di accordi anteriori o contemporanei rispetto ad un contratto stipulato in forma scritta opera quando la prova si riferisce alla contrarietà tra ciò che si sostiene essere pattuito e quello che risulta documentato, ma non ove tenda solo a fornire elementi idonei a chiarire o interpretare il contenuto del documento.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28407 del 07/11/2018