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Scrittura privata non autenticata – Cass. n. 7242/2023

Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - verificazione - istanza di verificazione - Scrittura privata non autenticata - Dichiarazioni del sottoscrittore - Piena prova fino a querela di falso - Condizioni - Istanza di verificazione - Obbligo di pronuncia del giudice - Rilevanza ai fini della decisione - Necessità.

 

La scrittura privata non autenticata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da colui che l'ha sottoscritta se la sottoscrizione è considerata riconosciuta dalla legge processuale. Peraltro, il giudice, davanti al quale sia proposta istanza di verificazione di scrittura privata non autenticata e tempestivamente disconosciuta dalla parte contro cui è prodotta, ha l'obbligo di pronunciarsi sulla stessa, purché la prova relativa all'autenticità della sottoscrizione sia rilevante ai fini della decisione del merito della controversia.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7242 del 13/03/2023 (Rv. 667149 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2702, Cod_Proc_Civ_art_214, Cod_Proc_Civ_art_215, Cod_Proc_Civ_art_216, Cod_Proc_Civ_art_220

 

Corte

Cassazione

7242

2023