Sentenza - procedimento civile - azione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 822 del 09/01/2024 (Rv. 670057-01)
Principio del contraddittorio - giudice - istruttore - poteri e obblighi - Sentenza fondata su questione mista, di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio - Omessa sottoposizione della stessa al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Condizioni - Fattispecie.
L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese. (In applicazione del principio, la S.C. ha negato la nullità della sentenza impugnata che, rilevando d’ufficio il caso fortuito, non aveva concesso termine a difesa ex art. 101 c.p.c., posto che non si trattava di una nuova questione di fatto, ma di una diversa ricostruzione della vicenda con parziale riqualificazione dei medesimi fatti).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 822 del 09/01/2024 (Rv. 670057-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2051, Cod_Proc_Civ_art_101