Prosecuzione dell'attività lavorativa ex art. 24, comma 4, del d.l. n. 201 del 2011 - Diritto potestativo del lavoratore - Sussistenza - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 17589 del 04/09/2015
In materia di trattamenti pensionistici, la disposizione dell'art. 24, comma 4, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, non attribuisce al lavoratore il diritto potestativo di proseguire nel rapporto di lavoro fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, in quanto la norma non crea alcun automatismo, ma si limita a prefigurare condizioni previdenziali di incentivo alla prosecuzione dello stesso rapporto per un lasso di tempo che può estendersi fino ai settanta anni di età.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 17589 del 04/09/2015