Previdenza (assicurazioni sociali) - controversie - Collegiali mediche - Efficacia vincolante - Esclusione - Fondamento - Natura non provvedimentale degli accertamenti sanitari.
Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, le collegiali mediche sono prive, ai sensi dell'art. 147, comma 1, disp. att. c.p.c., di qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale e processuale, dovendosi ritenere, anche alla luce dell'art. 1 della l. n. 295 del 1990 (nel testo applicabile "ratione temporis"), la natura non provvedimentale degli accertamenti sanitari, in quanto strumentali e preordinati all'adozione del provvedimento di attribuzione della prestazione, in corrispondenza di funzioni di certazione assegnate alle indicate commissioni.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 9235 del 06/04/2021 (Rv. 661097 - 01)