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straniero (condizione dello) protezione internazionale - credibilità del richiedente - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019

costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) protezione internazionale - credibilità del richiedente - valutazione rimessa al giudice del merito - ricorribilità per cassazione - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione in genere. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019

La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, ex art. 3, comma. 5, lettera c) del d.lgs. n. 251 del 2007.

Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l'ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito.

Cod_Proc_Civ_art_360_1

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019