Permesso di soggiorno per motivi umanitari – Cass. n. 2716/2022
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Permesso di soggiorno per motivi umanitari - Diniego del questore - Impugnazione dinanzi al giudice ordinario - Mancanza del pregresso iter amministrativo dinanzi alla commissione territoriale – Irrilevanza - Ragioni.
In tema di permesso di soggiorno per motivi umanitari, per la cui adozione, nella disciplina applicabile "ratione temporis", sussiste la competenza diretta del questore, ai sensi degli artt. 5, comma 6, del d.lgs. n.286 del 1998 e 11, comma 1, lett. c-ter, del d.p.r. n. 394 del 1999, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario tutti i giudizi aventi ad oggetto il provvedimento di diniego, e ciò anche quando la commissione territoriale non abbia espresso alcun parere, la cui mancanza non influisce sul riparto di giurisdizione, in quanto il diritto alla protezione umanitaria ha consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali, come tali dotati di un grado di tutela assoluta e non degradabili ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, a cui è rimesso solo l'accertamento dei presupposti di fatto che ne legittimano il riconoscimento.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 2716 del 28/01/2022 (Rv. 663741 - 01)