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Navigazione (disciplina amministrativa) - navigazione da diporto - Cass. n. 25771/2019

Responsabilità civile - Danno da circolazione di natante da diporto - Rapporto tra norme del codice della navigazione e norme del codice della nautica da diporto - Specialità delle seconde - Conseguenze nella responsabilità verso terzi - Trasporto amichevole - Applicazione dell'art. 424 c.nav. - Esclusione - Fattispecie.

Il carattere speciale della normativa sulla navigazione da diporto rispetto al codice della navigazione comporta che le norme generali di quest'ultimo trovino spazio residuale solo per gli aspetti e le materie non disciplinate dalla prima, sicché, ai fini dell'accertamento della responsabilità verso terzi, è ininfluente la regola prevista dall'art. 414 del menzionato codice della navigazione, secondo il quale è il danneggiato a dovere provare il dolo o la colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti nel trasporto amichevole di persone o bagagli; è applicabile, invece, l'art. 47 della l. n. 50 del 1971 (la cui previsione è stata successivamente ribadita dall'art. 40 del d.lgs. n. 171 del 2005 sulla nautica da diporto), in base al quale, per espresso rinvio all'art. 2054 c.c., è il conducente di natanti ed imbarcazioni da diporto il responsabile dei danni verso terzi, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitarli. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito perché, con riferimento alla passeggera di un gommone che aveva patito delle lesioni in seguito ad una caduta provocata dallo sbandamento del mezzo ove viaggiava in conseguenza di un'onda anomala originata da un motoscafo non identificato, non aveva affrontato in modo specifico il profilo delle manovre di emergenza e delle cautele esigibili poste in essere dal conducente del citato gommone al fine di valutare la sua condotta nella situazione nella quale era venuto a trovarsi).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25771 del 14/10/2019 (Rv. 655375 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054

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2019