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procedimento civile‭ ‬-‭ ‬domanda giudiziale‭ ‬-‭ ‬citazione‭ ‬-‭ ‬contenuto‭ ‬-‭ ‬nullità‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬20294‭ ‬del‭ ‬25/09/2014‭

Interpretazione della domanda giudiziale‭ ‬-‭ ‬Criteri‭ ‬-‭ ‬Nullità della citazione per omessa indicazione del‭ "‬petitum‭" ‬-‭ ‬Condizioni‭ ‬-‭ ‬Deducibilità del‭ "‬petitum‭" ‬dal complessivo tenore dell'atto‭ ‬-‭ ‬Legittimità‭ ‬-‭ ‬Fattispecie.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬20294‭ ‬del‭ ‬25/09/2014‭


La nullità della citazione ai sensi dell'art.‭ ‬164‭ ‬cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ.‭ (‬nel testo,‭ ‬applicabile‭ "‬ratione temporis‭"‬,‭ ‬anteriore alle modificazioni introdotte dall'art.‭ ‬9‭ ‬della legge‭ ‬26‭ ‬novembre‭ ‬1990,‭ ‬n.‭ ‬353‭)‬,‭ ‬presuppone la totale omissione o l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda,‭ ‬sicché non ricorre quando il‭ "‬petitum‭" ‬sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio,‭ ‬non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni,‭ ‬ma esteso anche alla parte espositiva.‭ (‬Nella specie,‭ ‬la S.C.,‭ ‬ha ritenuto sufficientemente identificato,‭ ‬attraverso la puntuale indicazione del relativo atto notarile e la descrizione ed i dati catastali dei corrispondenti beni come risultanti dal rogito,‭ ‬l'oggetto‭ ‬della domanda di simulazione o inefficacia di una vendita proposta da una curatela fallimentare‭)‬.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬20294‭ ‬del‭ ‬25/09/2014‭