Esclusiva del finanziatore - Rilevanza - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 20477 del 29/09/2014
Ai sensi degli artt. 121 e 124 del d.lgs 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile "ratione temporis", tra i contratti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni o servizi ed i contratti di acquisto dei medesimi ricorre un collegamento negoziale di fonte legale, che prescinde dalla sussistenza di una esclusiva del finanziatore per la concessione di credito ai clienti dei fornitori.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 20477 del 29/09/2014