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separazione personale dei coniugi - riconciliazione e transazione Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 19541 del 26/08/2013

famiglia - Separazione consensuale omologata - Riconciliazione - Nuova separazione - Conseguenze - Nuova regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi - Necessità - Criteri. Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 19541 del 26/08/2013

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Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 19541 del 26/08/2013
La riconciliazione successiva al provvedimento di omologazione della separazione consensuale, ai sensi dell'art. 157 cod. civ., determina la cessazione degli effetti della precedente separazione, con caducazione del provvedimento di omologazione, a far data dal ripristino della convivenza spirituale e materiale, propria della vita coniugale. Ne consegue che, in caso di successiva separazione, occorre una nuova regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi, cui il giudice deve provvedere sulla base di una nuova valutazione della situazione economico-patrimoniale dei coniugi stessi, che tenga conto delle eventuali sopravvenienze e, quindi, anche delle disponibilità da loro acquisite per effetto della precedente separazione.


Cod. Civ. art. 157