separazione personale dei coniugi Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 19304 del 21/08/2013
famiglia - Mutuo tra coniugi con obbligo di restituzione sottoposto alla condizione sospensiva della separazione personale - Validità - Fondamento. Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 19304 del 21/08/2013
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Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 19304 del 21/08/2013
È valido il mutuo tra coniugi nel quale l'obbligo di restituzione sia sottoposto alla condizione sospensiva dell'evento, futuro ed incerto, della separazione personale, non essendovi alcuna norma imperativa che renda tale condizione illecita agli effetti dell'art. 1354, primo comma, cod. civ.
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Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 19304 del 21/08/2013
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto del 14 ottobre 1999 il Tribunale di Benevento, Sezione distaccata di Guardia Sanframondi, ingiungeva a Di.. Marcello Claudio il pagamento della somma di L. 20.000.000, oltre interessi, in favore di Anna Luisa Le.. Il provvedimento trovava il proprio fondamento nella scrittura privata del 30 settembre 1994 nella quale il Di.. - premesso di aver ricevuto dal proprio coniuge Le.. Anna Luisa la predetta somma - si era impegnato a restituirla in caso di eventuale separazione. Successivamente alla omologazione della separazione consensuale tra i due, avvenuta con provvedimento del Tribunale di Benevento in data 29 giugno 1999, il Di.. si era invece rifiutato di procedere al pagamento della somma indicata. Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione il Di.. e il Tribunale, con sentenza del 2 dicembre 2002, rigettava l'opposizione, confermava il decreto e condannava il Di.. al pagamento delle spese di lite.
2. La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte d'appello di Napoli la quale, con pronuncia del 1 settembre 2006, rigettava l'appello proposto dal soccombente, che veniva condannato al pagamento delle ulteriori spese del grado.
Osservava la Corte territoriale che il Di.. aveva chiesto soltanto in sede di conclusioni, nel giudizio di primo grado, di dichiararsi la nullità della scrittura privata del 30 settembre 1994, sicché la relativa domanda era da ritenere tardiva; in ogni caso tale nullità, asseritamente da ricondurre a contrarietà della pattuizione rispetto all'ordine pubblico, era infondata, perché dalla scrittura privata emergeva che il Di.. si era impegnato a restituire la somma di L. 20.000.000 alla moglie in caso di separazione, ma non era stato in alcun modo dimostrato che tale accordo avesse costituito per l'appellante un vincolo idoneo a limitare la sFe.. della sua libertà personale in ordine alla separazione. E, d'altra parte, non è era dubbio sul fatto che la somma in questione fosse di proprietà esclusiva della Le.. Quanto, infine, all'attestazione bancaria dalla quale risultava che la Le.. aveva incassato, in data 22 settembre 1995, tre buoni postali a termine, per un valore complessivo di L. 21.000.000, la Corte osservava che si trattava di titoli emessi in epoca antecedente rispetto al matrimonio e, comunque, intestati alla Le.. e ad altra persona diversa dal Di..; sicché la decisione del Tribunale era da ritenere anche sotto questo profilo del tutto condivisibile. 3. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli propone ricorso il Di.., con atto affidato a tre motivi.
Resiste Anna Luisa Le.. con controricorso.
Il ricorrente ha presentato meMo..a.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1421 cod. civ., rilevando che erroneamente la Corte d'appello ha considerato tardiva l'eccezione di nullità relativa alla scrittura privata intercorsa tra le parti in data 30 settembre 1994; la nullità assoluta, infatti, è circostanza rilevabile anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, sicché la questione ben poteva essere proposta anche in sede di comparsa conclusionale.
2. Col secondo motivo di ricorso si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Osserva il ricorrente che la sentenza avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla natura ed alla liceità della condizione apposta alla citata scrittura privata. In considerazione della natura del rapporto coniugale, infatti, condizionare la restituzione di una somma di denaro all'ipotesi della separazione coniugale è evidentemente contrario all'ordine pubblico ed al buon costume, perché equivale a porre delle limitazioni alle altrui fondamentali libertà. Il diritto a separarsi dal coniuge, infatti, è diritto "personalissimo" che non tollera alcuna forma di limitazione.
3. I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente e sono entrambi privi di fondamento. 3.1. Occorre innanzitutto rilevare che la Corte d'appello di Napoli, pur dichiarando tardiva la domanda di nullità della scrittura privata avanzata dal Di.. solo nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, l'ha poi sostanzialmente scrutinata nel merito, escludendo che vi fosse la prospettata ragione di nullità. Ne consegue che il ricorrente non ha un effettivo interesse, in questa sede, all'esame del primo motivo di ricorso, in quanto ogni questione circa la correttezza o meno del rilievo processuale compiuto dalla Corte di merito è superato dal fatto che alla presunta tardività della domanda non ha fatto poi seguito alcun effettivo pregiudizio a carico del Di..
3.2. Ci si deve soffermare, invece, sul secondo motivo di ricorso nel quale si censura, sia pure in termini di vizio di motivazione, il fatto che la Corte napoletana non abbia considerato nulla la scrittura privata con la quale il ricorrente, dichiarando di aver ricevuto dalla moglie la somma di L. 20 milioni, si impegnava a restituirla in caso di separazione. Tale nullità sarebbe da ricondurre nell'oscillante prospettazione di cui al ricorso - alla violazione di norme imperative, nella specie costituite dall'impossibilità di "negoziare" i diritti e i doveri che scaturiscono dal matrimonio e dal carattere di diritto "personalissimo" alla separazione coniugale, ovvero alla contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume del menzionato accordo, in relazione al quale si arriva a richiamare anche l'art. 2035 cod. civ. ed il No... principio romanistico secondo cui in pari causa turpitudinis melior est condicio possidentis.
In verità la sentenza impugnata, con una valutazione di merito correttamente argomentata e priva di vizi logici, è pervenuta alla conclusione per cui la prospettiva di dover restituire alla Le.., in caso di separazione, la somma menzionata non ha comportato per il Di.. "una coercizione e limitazione della sua sFe.. di libertà". Partendo da tale ricostruzione - che non può più essere posta in discussione nell'odierna sede di legittimità - risulta evidente che il patto di cui si discute contiene da un lato un esplicito riconoscimento dell'esistenza di un debito conseguente ad un mutuo ("il Di.. dichiara di aver ricevuto la somma di L. 20 milioni a titolo di prestito"); e, dall'altro, sottopone a condizione sospensiva l'obbligo di restituzione. Il ricorso, inoltre, non contiene alcuna contestazione in ordine all'esistenza del debito, ma solo prospetta le censure di nullità sopra riportate. Com'è No..., a norma dell'art. 1354 c.c., comma 1, è nullo il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o Ri....lutiva, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. A giudizio di questa Corte, però, tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, nel quale la condizione sospensiva è lecita. Pur essendo pacifico che "la consegna o un prestito di denaro tra coniugi avviene generalmente nella riservatezza della vita familiare" (sentenza 28 maggio 2009, n. 12551), non c'è nessuna norma imperativa che impedisca ai coniugi, prima o durante il matrimonio, di riconoscere l'esistenza di un debito verso l'altro e di subordinarne la restituzione all'evento, futuro ed incerto, della separazione coniugale (v., sia pure in relazione ad una diversa fattispecie, la sentenza 21 dicembre 2012, n. 23713). Non si tratta neppure, nel caso in esame, di un contratto atipico - rispetto al quale sorgerebbe l'obbligo di verificare la sussistenza di un interesse meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c., comma 2, - perché la condizione è stata apposta, come si è detto, ad un contratto di mutuo.
Appare fuor di luogo, pertanto, sia il richiamo all'art. 2035 cod. civ., del tutto estraneo alla presente fattispecie, sia quello agli artt. 143 e 160 cod. civ. riguardanti l'inderogabilità dei diritti e dei doveri che scaturiscono dal matrimonio, perché l'inderogabilità non viene meno per il fatto che uno dei coniugi, avendo ricevuto un prestito dall'altro, si impegni a restituirlo per il caso della separazione.
Che poi l'esistenza di un simile accordo si possa tradurre in una pressione psicologica sul coniuge debitore al fine di scoraggiarne la libertà di scelta per la separazione è questione che nel caso specifico non ha trovato alcun riscontro probatorio; e che comunque, ove pure sussistesse, non si tradurrebbe di per sè nella nullità di un contratto come quello in esame.
Ne consegue che il primo e il secondo motivo devono essere respinti. 4.1. Col terzo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano la comunione legale tra coniugi.
Secondo il ricorrente, infatti, la somma di L. 21.000.000 riscossa dalla Le.. era da ritenere, in via presuntiva, come appartenente alla medesima nella sola misura della metà, perché la presunzione legale tra coniugi non può essere in alcun modo superata. La Corte d'appello, quindi, avrebbe errato nel ritenere che la medesima appartenesse in via esclusiva ed integrale alla Le.. 4.2. Il motivo è infondato.
Anche volendo prescindere dall'assoluta inidoneità del quesito di diritto formulato a sostegno del motivo - del tutto generico e privo di riferimenti concreti alla fattispecie - è decisivo il fatto che con tale censura si tenta di sollecitare questa Corte, attraverso il richiamo ai documenti attestanti presunti passaggi di denaro tra i due ex coniugi, ad un nuovo esame del merito, al fine di ottenere un esito processuale diverso e più favorevole.
5. Il ricorso, quindi, è rigettato.
A tale esito segue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in conformità ai soli parametri introdotti dal decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.700, di cui Euro 200 per spese, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 24 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2013
Cod. Civ. art. 150
Cod. Civ. art. 1354 com. 1
Cod. Civ. art. 1813