Skip to main content

Separazione personale dei coniugi -Assegno di mantenimento - Reddito in nero

Separazione personale dei coniugi -Assegno di mantenimento - Reddito in nero Il reddito può anche essere ricavato per deduzione

Separazione personale dei coniugi - Assegno di mantenimento - Reddito in nero Il reddito può anche essere ricavato per deduzione (Cassazione – Sezione prima civile – sentenza 4 ottobre-2 novembre 2004, n. 21047)

Svolgimento del processo

Con sentenza del 15 – 20 novembre 2000 il Tribunale di Nocera Inferiore pronunciava la separazione personale dei coniugi Luigi Altamura e Virginia Bertoia e rigettava la domanda della moglie di attribuzione di un assegno di mantenimento.

Proposto appello dalla Bertoia, con sentenza del 3 luglio – 10 ottobre 2001 la Corte di Appello di Salerno rigettava l’impugnazione, osservando che correttamente il primo giudice aveva escluso la spettanza del contributo, atteso che la predetta, dirigente di azienda con retribuzione pari a circa L. 2.400.000 mensili, era stata licenziata in data 3 aprile 1991, che il giudice del lavoro di Como con sentenza del 30 agosto 1991 aveva ritenuto legittimo il licenziamento per avere la Bertoia intrapreso altra attività lavorativa con una impresa concorrente, cercando anche di sottrarre agli dipendenti al precedente datore di lavoro, onde poteva desumersi dal fatto noto del licenziamento per attività concorrenziale il fatto ignoto costituito dall’avere la medesima continuato a lavorare in nero, verosimilmente con una migliore retribuzione.

Né appariva credibile l’assunto della Bertoia di avere dopo il licenziamento vissuto con i soli proventi della vendita della casa coniugale, trattandosi di somma del tutto inadeguata a far fronte nel tempo a tutte le sue esigenze di vita, comprese quelle abitative, e soprattutto a consentire l’acquisto di un immobile ad Ardea nel 1996, ossia a distanza di un anno dal licenziamento.

Riteneva pertanto che i redditi dell’appellante fossero sostanzialmente equivalenti a quelli del coniuge, pari a L. 2.600.000 mensili, e che conseguentemente non sussistono i presupposti per la concessione dell’assegno, tenuto anche conto che l’Altamura contribuiva in qualche misura al mantenimento dei due figli, i quali, sebbene maggiorenni e laureati, non godevano di redditi stabili e sufficienti a garantire loro una vita autonoma.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Bertoia deducendo un unico motivo. Resiste con controricorso l’Altamura.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.c., contraddittorietà ed insufficienza della motivazione, si deduce che, a fronte di un’ampia produzione documentale diretta ad illustrare da un lato il deterioramento del tenore di vita della Bertoia a seguito della separazione dell’altro lato il netto miglioramento della situazione patrimoniale del coniuge, tale da rendere manifesta la disparità economica tra le parti, la Corte di Appello ha offerto una soluzione astratta, del tutto sganciata da riferimenti specifici e fondata esclusivamente su elementi presuntivi, smentiti da opposti riscontri probatori, omettendo di fornire un’attendibile ricostruzione delle rispettive situazioni patrimoniali complessive e di valutare il tenore di vita goduto durante la convivenza, adottando inoltre una motivazione per relationem rispetto alla sentenza del primo giudice, illegittimamente rigettando la richiesta di ulteriori indagini sul tenore di vita precedente la separazione e sulle condizioni economiche dei coniugi, disattendendo infine la produzione documentale dalla quale emergeva che uno dei figli aveva conseguito negli anni dal 1996 al 2000 la piena indipendenza economica.

Il motivo di ricorso così sintetizzato è infondato.

Premesso che la complessa censura è diretta a prospettare, nonostante il riferimento nella sua rubrica anche al vizio di violazione di legge, unicamente carenze e illogicità motivazionali, va osservato che la sentenza impugnata è immune dai difetti denunciati.

Ed invero la Corte di Appello, nel verificare se l’appellante avesse fornito la prova della non titolarità di redditi propri adeguati alla conservazione del precedente tenore di vita, quale consentito dal complesso delle disponibilità patrimoniali e reddituali dell’uno e dell’altro coniuge, ha ritenuto come accertato, correttamente avvalendosi dello strumento presuntivo, che la Bertoia disponesse di fonti di reddito da attività lavorativa non dichiarata e che le posizioni economiche delle parti sostanzialmente si equivalessero, e che quindi la funzione riequilibratrice propria dell’assegno di separazione non avesse ragione di esplicarsi. La motivazione svolta al riguardo si sottrae alle censure della ricorrente, in quanto non è astratta e generica, come dedotto, ma congrua e logica ed ancorata a precisi dati fattuali, né si risolve, come ancora denunciato, in un mero richiamo alla sentenza del primo giudice.

È peraltro inammissibile il profilo di censura con il quale si contesta alla Corte territoriale di aver fatto ricorso all’argomentazione induttiva nel ritenere che la donna avesse continuato a svolgere attività lavorativa non dichiarata dopo il licenziamento, atteso che secondo la giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte in tema di presunzioni è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice di merito circa l’opportunità di fondare la decisione su tale mezzo di prova e circa la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare gli elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata al riguardo sia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni (v. per tutte Cass. 2004 n. 13169; 2003 n. 16831; 2002 n. 15399; 2002 n. 12980; 2002 n. 5526; 2002 n. 3974; 2000 n. 12422).

Sono infine chiaramente inammissibili gli ulteriori profili di censura diretti a sollecitare un nuovo esame da parte di questa Corte del materiale probatorio acquisito in ordine alle condizioni economiche delle parti ed un nuovo giudizio di merito in sostituzione di quello svolto dalla Corte di Appello, così come è inammissibile, per la sua evidente genericità, la doglianza relativa alla mancata ammissione di mezzi istruttori.

La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di questo giudizio di cassazione.

PQM

LA Corte di cassazione Rigetta il ricorso. Compensa le spese.